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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09309/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo si contestava l'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta meramente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato in modo decisivo l'utilizzo dell'utenza telefonica e della carta Postepay intestate all'imputato, in assenza di elementi concreti contrari. Con il secondo motivo si deduceva la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; anche tale doglianza è stata ritenuta infondata perché già motivatamente esclusa dal giudice di merito, che aveva considerato l'importo non irrisorio sottratto alla persona offesa, i numerosi precedenti specifici e la mancata resipiscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo ripetitivo di questioni già congruamente respinte in appello e il secondo motivo privo di vizi logico-giuridici, essendo la mancata concessione delle attenuanti sorretta da motivazione adeguata e immune da censure di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché l'importo sottratto non era irrisorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate valorizzando i precedenti specifici e l'assenza di resipiscenza, con motivazione ritenuta sufficiente in sede di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità appartiene al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione non illogica, basata su elementi quali entità del danno, precedenti specifici e mancanza di resipiscenza.
  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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