Cassazione Penale, Sentenza n. 22005/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione per la custodia cautelare disposta dal GIP (ordinanza del 7/1/2026). La Corte d'appello di Palermo, pur ammettendo la domanda, l'aveva respinta ritenendo che il periodo di custodia cautelare fosse stato imputato e computato ai fini dell'esecuzione di pene inflitte con altre sentenze definitive (principio della "fungibilità"/scomputo). Il ricorrente deduceva che la fungibilità non poteva automaticamente escludere l'indennizzo se, nel caso concreto, il computo aveva determinato un effettivo pregiudizio (ad es. impedimento all'accesso a sospensione o misure alternative) e chiedeva inoltre la liquidazione delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale allegate (sospensione dall'Albo, perdita di incarichi, ecc.). Sosteneva la violazione degli artt. 314, comma 4, 315, 645 cod. proc. pen., delle garanzie costituzionali e dell'art. 5 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha fatto riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 31416/2008) secondo la quale non sussiste una facoltà di scelta tra lo scomputo della custodia cautelare dalla pena da eseguire e il ristoro pecuniario previsto dall'art. 314 cod. proc. pen.; i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti vanno computati ai fini della determinazione della pena da eseguire, e il giudice della riparazione può sospendere il procedimento se è pendente una condanna da cui possa essere scomputato il periodo cautelare. Ne consegue che, essendo la detenzione riferibile all'esecuzione di pene inflitte con altre sentenze definitive, il diritto all'indennizzo risultava insussistente e pertanto anche le richieste di liquidazione dei danni erano inammissibili per carenza del presupposto. Sono state liquidate le spese a carico del ricorrente e disposto il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla riconosciuto al Ministero costituito.
Norme richiamate
La disposizione è stata interpretata in combinato con la giurisprudenza delle Sezioni Unite nel senso che non riconosce una facoltà di scelta tra lo scomputo del periodo di custodia cautelare dalla pena da eseguire e il ristoro pecuniario; pertanto, se la custodia è imputabile e computata su altra pena definitiva, il diritto all'indennizzo può essere escluso
Norma richiamata nel tentativo di censurare la decisione impugnata (vizio di motivazione e violazione di norme procedurali), ma la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato per le ragioni sostanziali espresse
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estensione dell'indennizzo alle conseguenze personali e familiari; la Corte ha ritenuto però che, in assenza del presupposto del diritto all'indennizzo (perché la detenzione era computata su altra pena), la questione relativa all'ammontare del ristoro non poteva essere esaminata
Richiamato in relazione alla disciplina della riparazione; la Corte ha escluso l'applicabilità concreta della liquidazione dei danni perché veniva meno il diritto soggettivo all'indennizzo
Riferimento normativo evocato dal ricorrente (conseguenze personali/familiari), ma non applicato in quanto il diritto all'indennizzo è stato escluso per il motivo principale
art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente per sostenere che la pena inflitta avrebbe potuto essere sospesa o eseguita con misura alternativa; la Corte ha ritenuto che tale eventualità non incideva sulla regola dello scomputo/computabilità richiamata dalle Sezioni Unite
La Corte ha ricordato che, ove lo Stato abbia già corrisposto l'indennizzo e successivamente risulti che la custodia è stata scomputata da pena definitiva, lo Stato può esperire l'azione di ingiustificato arricchimento per recuperare quanto pagato
Sez. U., n. 31416 del 10/07/2008
Precedente vincolante secondo cui i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti vanno computati ai fini della determinazione della pena da eseguire e non riconoscono una autonoma opzione tra scomputo e risarcimento; consente altresì al giudice di sospendere il procedimento di riparazione in presenza di condanna non definitiva da cui possa scornputarsi il periodo cautelare
sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 86
Riferimento per la valutazione delle spese e della responsabilità nella proposizione del ricorso (la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità)
Norma applicata per l'attribuzione delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 5 par. 5 CEDU
Richiamato dal ricorrente come parametro di tutela del diritto alla riparazione; la Corte non ha ritenuto che, alla luce del principio di fungibilità/scomputo affermato dalla giurisprudenza interna, sussistesse violazione che imponesse diversa pronuncia
Massime di principio
- Se il periodo di custodia cautelare è stato computato o è computabile ai fini dell'esecuzione di pene inflitte con sentenze definitive, il diritto alla riparazione pecuniaria previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. è generalmente escluso in base alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite).
- Non esiste, secondo la giurisprudenza richiamata, una facoltà soggettiva di scegliere tra lo scomputo della custodia cautelare dalla pena da eseguire e il ristoro pecuniario: lo scomputo prevale ove applicabile.
- Il giudice che valuta una domanda di riparazione può sospendere il procedimento se risulta l'esistenza di una condanna non definitiva dalla quale possa essere scomputato il periodo cautelare; se lo Stato ha già pagato l'indennizzo e poi risulta lo scomputo, lo Stato può agire per recuperare l'indennizzo (azione di ingiustificato arricchimento).
- Nelle valutazioni sulla liquidazione dei danni (voci patrimoniali e non patrimoniali) il presupposto imprescindibile è il riconoscimento del diritto all'indennizzo: se questo è escluso per ragioni di computabilità/scomputo, le richieste risarcitorie non vengono esaminate nel merito.
- Prima di proporre domanda di riparazione è essenziale verificare tramite documentazione ufficiale se i periodi di custodia sono stati o possono essere scomputati su altre condanne/esecuzioni per evitare l'inammissibilità della domanda; in caso di dubbio, valutare di chiedere la sospensione del procedimento di riparazione in attesa della definizione dei procedimenti esecutivi.
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