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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva del concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP, nella parte relativa all'esclusione del ricorrente, nonché il verbale della commissione e gli atti di rigetto dell'opposizione alla graduatoria provvisoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nella parte in cui confermava la sua esclusione. Ha inoltre impugnato il verbale della commissione comunale e gli ulteriori atti, espressi o taciti, di rigetto dell'opposizione proposta contro la graduatoria provvisoria. Dal testo dell'ordinanza non sono specificamente indicati i motivi di ricorso articolati, ma la controversia cautelare riguarda l'omessa allegazione, alla domanda di partecipazione, della copia del documento di identità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, prima facie, del fumus boni iuris. In particolare, a seguito dell'incombente istruttorio disposto con precedente ordinanza, il Comune ha prodotto documentazione dalla quale risultava che il ricorrente non aveva allegato alla domanda di partecipazione la copia del documento di identità. Il bando prevedeva espressamente che la domanda fosse firmata e accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità, a pena di esclusione; la stessa prescrizione era ribadita nel modulo predisposto dall'amministrazione. Il Collegio ha quindi ritenuto che l'omessa allegazione integrasse la violazione di una prescrizione espressamente qualificata come escludente, escludendo la sussistenza del fumus necessario per la sospensione. Il TAR ha invece autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria definitiva, disponendo la pubblicazione per quindici giorni sull'albo pretorio online del Comune di un avviso contenente copia dell'ordinanza e un sunto del ricorso. Ha assegnato dieci giorni, dalla comunicazione dell'ordinanza, per chiedere al Comune la pubblicazione e cinque giorni dal perfezionamento della notificazione per depositare la documentazione comprovante l'integrazione del contraddittorio, avvertendo che l'inosservanza dei termini può comportare l'improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, il cui accoglimento richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris.

  • art. 3 del bando di concorso

    domanda di partecipazione “debitamente firmata dal richiedente con allegata fotocopia della carta d’identità (…), pena l’esclusione”

    La prescrizione del bando qualifica espressamente come causa di esclusione l'omessa allegazione della copia del documento di identità.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente, richiamando l'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione di forme alternative di notificazione, tra cui la notifica per pubblici proclami.

  • art. 151 c.p.c.

    È richiamato quale base normativa della notificazione per pubblici proclami autorizzata dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Prevede le conseguenze dell'omessa notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    È richiamato per la conseguenza dell'improcedibilità del ricorso in caso di mancato perfezionamento e deposito dell'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il bando di una procedura concorsuale prescrive espressamente, a pena di esclusione, l'allegazione alla domanda della copia del documento di identità, l'omissione di tale documento costituisce, in sede cautelare, violazione di una prescrizione escludente e può escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'esclusione.
  • La natura escludente di un adempimento documentale può risultare non solo dal bando, ma anche dalla sua esplicita e coerente ribadizione nel modulo di domanda predisposto dall'amministrazione.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in una graduatoria concorsuale, mediante pubblicazione sull'albo pretorio online dell'amministrazione di un avviso contenente copia dell'atto giudiziario e un sunto del ricorso.
  • Il mancato perfezionamento della notificazione per pubblici proclami entro il termine assegnato e il mancato deposito tempestivo della relativa documentazione possono determinare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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