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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29389/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/01/2022 con cui il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Lena per reati connessi al T.U. sugli stupefacenti. Il ricorso, affidato a due motivi, deduce: (1) erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione, con contestazione della indicazione dei capi di imputazione rilevanti ai fini cautelari e mancato esame dei nuovi elementi emersi nel merito (in particolare le dichiarazioni del teste Lazzara del 29/11/2021) che avrebbero dimostrato l'insussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al capo D); rilevo della rilevanza del tempo di detenzione (detenzione dal 24/01/2019) e richiesta di revoca/sostituzione; (2) ulteriore falsa applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e manifesta illogicità motivazionale: secondo la difesa le dichiarazioni del principale teste hanno ridimensionato il quadro indiziario (solo due episodi specifici di minimo spaccio riconducibili all'imputato) e incidono sul pericolo di reiterazione, richiedendo la revoca della misura; si richiamano anche esigenze di salute del ricorrente che necessitano di accesso settimanale a strutture ospedaliere.

La decisione

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto. Successivamente la difesa ha comunicato che con ordinanza del 21/02/2022 il Tribunale per il riesame di Caltanissetta ha scarcerato Francesco Lena per decorrenza del termine massimo di custodia relativo al capo D). Per tale sopravvenuta circostanza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse con decisione del 26/05/2022 (estensore Consigliere Maura Nardin). Non è stata dunque decisa nel merito la fondatezza delle censure sulla valutazione delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura relativa alla revoca/sostituzione delle misure cautelari; richiede la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari alla luce del quadro probatorio. Nel caso la difesa ha invocato tale norma ma il giudice non è stato chiamato a decidere il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di revoca e sostituzione della misura cautelare; oggetto di doglianza per presunta falsa applicazione e vizio di motivazione da parte della difesa, che riteneva mutato il quadro probatorio.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma concernente gli effetti delle modifiche del provvedimento cautelare e la rivalutazione delle esigenze cautelari; citata dalla difesa come parametro procedurale non correttamente applicato dal Tribunale del riesame.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Citato in relazione alla requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso ai sensi della norma che consente specifiche forme di intervento scritto nelle impugnazioni.

  • Testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990)

    Quadro normativo dei reati contestati all'imputato; la misura cautelare era stata adottata in relazione a violazioni del T.U. sugli stupefacenti, con riferimento a episodi di spaccio di modeste quantità di hashish.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di impugnazione, si verifica un evento sopravvenuto (es. scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia) che elimina l'interesse concreto alla decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza che il merito venga affrontato.
  • In ricorsi volti alla revoca o sostituzione di misure cautelari è essenziale delimitare con precisione i capi d'imputazione cui la misura si riferisce; errori di individuazione dei capi possono incidere sulla valutazione dei nuovi elementi probatori.
  • Per ottenere la revoca/sostituzione della misura cautelare la difesa deve dimostrare un mutamento concreto e rilevante del quadro probatorio o delle esigenze cautelari (nuove dichiarazioni, esito istruttorio che ridimensiona gli indizi, sopravvenuta impossibilità del pericolo di reiterazione), non solo allegare incertezze generiche.
  • Le dichiarazioni di testi chiave possono costituire novum idoneo a rimettere in discussione la persistenza delle esigenze cautelari, ma devono essere specifiche e valutate nel contesto dell'intero materiale probatorio.
  • Le condizioni di salute del prevenuto e la durata della custodia sono elementi rilevanti da allegare e documentare, ma non garantiscono automaticamente la revoca della misura se permangono esigenze cautelari fondate.
  • Se la posizione cautelare riguarda un unico capo rispetto al quale decorre il termine massimo di custodia, la sua scadenza può rendere l'impugnazione priva di oggetto; è quindi importante aggiornare tempestivamente il giudice sull'evoluzione della situazione detentiva.
  • Nelle impugnazioni cautelari è opportuno affrontare espressamente e nel dettaglio ogni elemento probatorio posto a base della misura (intercettazioni, indizi altri testi), poiché il giudice valuta la persistenza complessiva del quadro indiziario.

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