Cassazione Civile, Ordinanza n. 08182/2024 del 26/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa e di occupazione d'urgenza riguardante terreni ubicati in Campania, avviata nell'ambito degli interventi previsti dalla legge n. 219 del 1981. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto ai proprietari varie voci indennitarie: indennità residua di espropriazione per una prima area, indennità di occupazione legittima per tale area, indennità di occupazione per un'ulteriore area occupata in precedenza e, soprattutto, un importo per il deprezzamento delle aree residue rimaste in proprietà. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha rideterminato l'indennità complessiva di esproprio applicando il criterio speciale della legge n. 219 del 1981, ha ricalcolato il danno da deprezzamento dell'area residua secondo il principio dell'unicità dell'indennità e ha dichiarato nulla la condanna relativa all'indennità di occupazione dell'area di circa 20.800 mq perché ritenuta non domandata nelle conclusioni di primo grado. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dei criteri indennitari e della tutela costituzionale/convenzionale della proprietà, sostenendo che la dimidiazione dell'indennizzo fosse illegittima e non conforme a un serio ristoro; 2) violazione delle norme sull'indennità di espropriazione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando la riduzione dell'indennizzo per il deprezzamento del residuo e assumendo che la questione fosse stata introdotta d'ufficio; 3) in subordine, ancora sulla quantificazione del danno al residuo, denunciando ultra petizione e difetto di motivazione; 4) violazione del principio del chiesto e pronunciato in relazione all'indennità per il periodo di occupazione 1987-1994, sostenendo che la domanda fosse stata effettivamente formulata in sede di precisazione delle conclusioni e che non fosse nuova; 5) violazione delle regole sulle spese, poiché la Corte d'appello aveva posto a loro carico due terzi delle spese pur in presenza di accoglimento solo parziale delle loro domande. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, inammissibile il quarto e fondato il quinto, cassando sul punto e decidendo nel merito sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, dichiarato inammissibile il quarto e accolto il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha disposto la compensazione per metà delle spese dei due gradi di merito e ha condannato il consorzio resistente a rifondere ai ricorrenti la residua metà. Ha inoltre compensato per metà anche le spese del giudizio di cassazione, ponendo a carico del consorzio la restante metà. Restano ferme le statuizioni di merito sulla quantificazione delle indennità espropriative e sul rigetto della domanda relativa all'indennità di occupazione dell'area di mq. 20.801 circa.
Norme richiamate
è stata la norma di riferimento per la deduzione dei vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza/ del procedimento.
art. 39 l. n. 2359/1865
richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di stima dell'indennità espropriativa.
art. 40 l. n. 2359/1865
utilizzato dalla Corte per ricondurre il deprezzamento della parte residua all'unica indennità di espropriazione.
art. 42 Cost.
richiamato per la tutela della proprietà e per il tema del serio ristoro dell'espropriato.
art. 1 CEDU
invocato dai ricorrenti in combinazione con la tutela convenzionale della proprietà.
art. 17 Carta di Nizza
la Corte esclude la disapplicazione della norma interna per contrasto con la Carta, poiché l'applicabilità diretta richiede una materia disciplinata dal diritto UE e di interesse comunitario.
la Corte conferma la validità e l'applicabilità del criterio speciale e temporaneo di determinazione dell'indennità per gli interventi connessi agli eventi sismici e alla programmazione degli interventi in Campania.
l. n. 289/1885
richiamato tramite l'art. 80 della l. n. 219/1981 come criterio di determinazione dell'indennità in materia espropriativa nella fattispecie considerata.
menzionato per il confronto con la disciplina successiva, ma ritenuto non idoneo a rendere illegittima la normativa speciale precedente.
richiamato dal quarto motivo in relazione alla dedotta formulazione della domanda nelle memorie di precisazione delle conclusioni.
invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la dedotta ultra petizione.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai limiti del devoluto in appello.
norma sulle spese processuali, rilevante per la censura accolta sulla regolazione delle spese.
la Corte richiama il potere di compensazione totale o parziale delle spese nei casi consentiti, escludendo però la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della controparte.
consente alla Corte di decidere nel merito una volta cassata la sentenza, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per il rito camerale in Cassazione.
richiamato per affermare la competenza della Corte d'appello in unico grado sulle relative controversie indennitarie.
art. 44 T.U. espropriazioni
menzionato come evoluzione normativa del principio relativo ai pregiudizi alla parte residua.
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare la concentrazione processuale e l'economia del giudizio in presenza dell'unica vicenda espropriativa.
richiamato implicitamente nella parte sulla necessità di allegazioni e prova, ma non oggetto di specifica ratio decidendi.
Massime di principio
- In tema di espropriazione per pubblica utilità, quando la disciplina speciale applicabile prevede un criterio indennitario eccezionale e temporalmente limitato, tale criterio continua ad applicarsi anche se più sfavorevole rispetto al valore venale del bene, purché sia giustificato da obiettivi di utilità pubblica qualificata.
- Il richiamo alla tutela convenzionale e costituzionale della proprietà non impone necessariamente il ristoro integrale del valore di mercato, potendo il legislatore prevedere indennizzi inferiori quando la misura sia inserita in un quadro di riforma economico-sociale o di intervento pubblico speciale.
- Nel caso di espropriazione parziale, il deprezzamento della porzione residua non integra una voce autonoma distinta dall'indennità di espropriazione, ma confluisce nell'unica indennità dovuta al proprietario, che deve coprire l'intera diminuzione patrimoniale derivante dalla vicenda ablativa.
- La domanda del proprietario relativa al danno da residuo va interpretata in modo sostanziale come richiesta dell'unica indennità complessiva, anche se articolata in poste distinte, purché il fatto costitutivo sia l'unica vicenda espropriativa.
- La devoluzione in appello di una questione che investe uno degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto giuridico riapre la cognizione sull'intera statuizione e consente al giudice di appello di riesaminare la qualificazione giuridica complessiva senza incorrere, per ciò solo, in ultra petizione.
- In tema di spese processuali, l'accoglimento solo parziale di una domanda unica non configura reciproca soccombenza; la parte vittoriosa, anche se solo in parte, non può essere condannata a rifondere le spese alla controparte, ma solo subire una compensazione totale o parziale nei limiti di legge.
- La domanda di occupazione legittima o di altre voci indennitarie già coperte da precedente giudicato non può essere riproposta in violazione del ne bis in idem; inoltre, chi la deduce in cassazione deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i termini esatti della pretesa.
- Le censure in cassazione che investono la quantificazione indennitaria devono confrontarsi con la specifica ratio della decisione di merito e, quando deducono il vizio di ultra petizione o di motivazione, richiedono una precisa individuazione delle parti della domanda e delle impugnazioni devolutive.
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