Cassazione Penale, Sentenza n. 6536/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Stuflesser era imputato per falso in testamento olografo (art. 491 c.p. e richiamo art. 485 c.p.), per due testamenti ritenuti falsi per ricalco. Nel processo civile la falsita delle schede testamentarie fu accertata ma il CTU non poté individuare lautore. In primo grado fu condannato per falso, in appello la sentenza fu confermata; la Cassazione annullò per insufficienza della prova indiziaria e rinviò. In sede di rinvio la Corte di Appello di Milano dichiarò estinto il reato per prescrizione e, applicando il criterio civilistico del più probabile che non (art. 578 c.p.p. interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.182/2021), confermò le statuizioni civili di risarcimento verso le parti civili. Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazioni degli artt. 129, 578, 530, 533, 192 c.p.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tettamanti), contestando luso del criterio civilistico per confermare responsabilita civili in sede penale quando il reato si è estinto e la parte civile è costituita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, quando nel giudizio di appello il reato si è estinto per prescrizione ma la parte civile è costituita, il giudice dellimpugnazione non puo limitarsi ad applicare il criterio civilistico del piu probabile che non; deve invece valutare il compendio probatorio anche ai fini di un eventuale proscioglimento nel merito ai sensi dellart. 530 c.p.p., applicando lo standard penale delloltre ogni ragionevole dubbio come indicato dalle Sezioni Unite. Di conseguenza la sentenza di appello è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio, conformemente al principio di diritto enunciato (Sez. U, n. 36208/2024), affinché si proceda a valutazione piena del materiale probatorio sia sul piano penale (nei limiti consentiti dalla declaratoria di estinzione) sia sugli effetti civili. La Cassazione non ha invece ritenuto di riformare direttamente le statuizioni civili ma ha disposto il rinvio per valutazione corretta.
Norme richiamate
Norma sul falso in scrittura privata. Nel contesto indicata come riferimento alla fattispecie di falso in testamento olografo
Falso in testamento olografo: norma contestata allimputato per la redazione dei testamenti falsi
Criterio di decisione per assoluzione posta in casi di evidente prova di non colpevolezza: applicabile quando non è costituita parte civile e la decisione non richiede approfondimenti
Regola che disciplina la declaratoria di estinzione del reato in appello e lefficacia residua per gli effetti civili: riconosce la competenza del giudice dappello a decidere sugli effetti civili, ma non autorizza luso del solo criterio civilistico quando la parte civile è costituita senza tener conto dei principi delle Sezioni Unite
Prevede lassoluzione nel merito quando la prova è insufficiente o contraddittoria; secondo la giurisprudenza di legittimità, anche quando il reato si è estinto in appello e la parte civile è costituita, il giudice deve valutare la sussistenza dei presupposti per lassoluzione ai sensi di questa norma applicando lo standard penale
Standard probatorio penale oltre ogni ragionevole dubbio: criterio guida per la valutazione della responsabilità penale, richiamato dalle Sezioni Unite quando la parte civile è costituita in sede di impugnazione
Sentenza Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Ha distinto i due casi (assenza o presenza di parte civile) e stabilito che, se la parte civile è costituita, il giudice dappello deve applicare il criterio delloltre ogni ragionevole dubbio anche nellipotesi di sopravvenuta causa estintiva
Sentenza Corte Cost., n. 182 del 2021
Ha dichiarato infondata la questione di legittimità dellart. 578 c.p.p. e affermato il bilanciamento tra presunzione di innocenza e diritto della parte civile allaccertamento dellobbligazione risarcitoria; la Corte ha chiarito che quando la non punibilità dipende da prescrizione il giudice di impugnazione deve provvedere sugli effetti civili
Sentenza Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Principio richiamato dalla Cassazione nella presente decisione: quando in appello il reato si è estinto per prescrizione ma la parte civile è costituita, il giudice dappello deve comunque valutare, con i criteri penali, la sussistenza dei presupposti per lassegnazione dellassoluzione nel merito (art. 530 c.p.p.), non potendosi limitare al solo criterio civilistico
Massime di principio
- Se in appello il reato è estinto per prescrizione ma la parte civile è costituita, il giudice dappello non puo limitarsi al criterio civilistico del piu probabile che non per confermare o riformare le statuizioni civili: deve valutare anche se sussistono i presupposti per lassoluzione nel merito applicando lo standard penale delloltre ogni ragionevole dubbio
- Lart. 578 c.p.p. consente al giudice di decidere sugli effetti civili dopo la declaratoria di estinzione del reato, ma non esonera dallapplicare correttamente i criteri probatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità quando la parte civile è presente
- La presunzione di innocenza e il principio delloltre ogni ragionevole dubbio prevalgono nella valutazione penale: elementi indiziari come il cui prodest possono concorrere ma non sono di per se sufficienti a fondare una condanna penale se non raggiungono il livello di certezza richiesto
- Se la motivazione della sentenza di appello è viziata nella valutazione probatoria e si procede anche sugli effetti civili, la Corte di Cassazione annulla e rinvia al giudice penale per una valutazione piena del compendio probatorio
- In casi analoghi, chi difende limputato puo chiedere che la Corte di appello applichi i criteri delle Sezioni Unite (Tettamanti e successive) e valuti la possibilita di assoluzione ex art. 530 c.p.p.; chi agisce civilmente deve essere consapevole che la valutazione dei fatti in sede penale mantiene requisiti di certezza piu stringenti rispetto al processo puramente civilistico
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