Cassazione Penale, Sentenza n. 26514/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bucciero impugnava l'ordinanza del 15/12/2022 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza volta a dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 27/12/2012 (per violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001) e a revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo. Il ricorrente sosteneva di essere stato processato in contumacia senza aver ricevuto la notificazione dell'estratto contumaciale dell'avviso di deposito della sentenza presso il domicilio eletto, e che pertanto non poteva decorrere il termine per l'impugnazione; deduceva violazione dell'art. 548, comma 3, c.p.p. (nella formulazione previgente alle modifiche della L. n. 67/2014). In via subordinata chiedeva revoca o sospensione dell'ordine di demolizione per violazione dell'art. 8 CEDU (profilo di abuso di necessità). Il Tribunale di merito aveva ritenuto che la notifica dell'ordine di esecuzione della demolizione contenente la sentenza equivalesse alla notificazione dell'estratto, giudicando infondata la richiesta di non esecutività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo ritenuto assorbente. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, rilevando che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che la notifica dell'ordine di demolizione potesse sostituire la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza contumaciale. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto non può essere sostituita da altri atti ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Ha altresì escluso la rilevanza del precedente Sez. U. Lovric 2020, diverso per materia (nullità endoprocessuali), e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione affinché riconsideri la questione, valutando anche, se del caso, le doglianze subordinate relative alla revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (compreso il profilo CEDU).
Norme richiamate
Indica la competenza del giudice dell'esecuzione per gli incidenti di esecuzione; il ricorso per cassazione riguarda un incidente di esecuzione proposto ai sensi di questa norma.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza contumaciale la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza è obbligatoria e non può essere sostituita da altri atti (anche se contengono gli elementi essenziali della sentenza).
Norma del testo unico dell'edilizia che disciplina il reato per il quale il ricorrente era stato condannato; la condanna ha comportato anche un ordine di demolizione del manufatto abusivo.
art. 8 CEDU
Diritto al rispetto della vita privata e familiare: evocato dal ricorrente in via subordinata per sostenere l'abuso di necessità e chiedere revoca o sospensione dell'ordine di demolizione; la Corte di legittimità non ha deciso il merito ma ha rimandato al giudice di merito perché valuti anche tale profilo.
Sez. U., n. 35402 del 09/07/2003 (Mainente)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto non è sostituibile da altri atti ai fini della decorrenza dei termini.
Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018 (Manto)
Conferma l'orientamento secondo cui la notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale costituisce il presupposto per la decorrenza del termine di impugnazione.
Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Decisione sulle nullità endoprocessuali (vocatio in iudicium) distinta dal caso di mancata notificazione dell'estratto; la Corte precisa che quel precedente non si estende all'ipotesi di mancata notificazione dell'estratto contumaciale dedotta nel caso di specie.
Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017 (Canalini)
Precedente richiamato a sostegno del principio di tutela nei casi di mancata o viziata notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale.
Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013 (Pricina)
Altro precedente che colloca la nullità relativa alla mancata notificazione dell'estratto al di fuori della preclusione del giudicato, consentendone la deduzione mediante incidente di esecuzione.
Sez. 3, n. 33960 del 05/07/2022 (Di Maro)
Decisione recente, richiamata nella sentenza, che ha dato indicazioni sul comportamento da tenere in casi analoghi e che ha motivato la richiesta del Procuratore generale di annullare con rinvio.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale è requisito essenziale per la decorrenza del termine di impugnazione: non può essere sostituita dalla mera notificazione di altri atti (es. ordine di esecuzione della demolizione) anche se questi contengono la sentenza.
- La mancata o viziata notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale integra una nullità che può essere dedotta mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., non essendo preclusa dal giudicato.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare, quando sollevata, la fondatezza della doglianza relativa alla mancata notificazione prima di ritenere decorso il termine per impugnare la sentenza contumaciale.
- Le nullità endoprocessuali (es. vizi della vocatio in iudicium) possono avere trattamento diverso rispetto alla mancata notificazione dell'estratto; occorre distinguere i casi sulla base della natura della nullità e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Se si contesta la notificazione, conviene produrre ogni prova documentale (elezione di domicilio, atti notificati, documenti di ritiro) e chiedere, con l'incidente di esecuzione, la non esecutività della sentenza e la sospensione dell'esecuzione dell'ordine (es. demolizione) in via cautelare.
- Quando vengono invocate ragioni di tutela dei diritti fondamentali (es. art. 8 CEDU) in via subordinata, il giudice di merito dovrà valutare la proporzionalità e l'eventuale abuso di necessità collegato all'esecuzione, ma solo dopo che sia stata esaminata la questione preliminare della regolarità delle notificazioni.
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