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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35395/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Venuti impugna l'ordinanza del Tribunale di Messina che, in parziale accoglimento del riesame, ha sostituito gli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio (durata mesi otto) per il reato contestato agli artt. richiamati nell'ordinanza (tra cui art. 314 c.p.). Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulle esigenze cautelari, contestando che il giudizio si sia basato su valutazioni moralistiche della riprovevolezza della condotta anziché su un giudizio prognostico sull'attualità del pericolo di reiterazione; Venuti sottolinea la sua lunga attività come autista soccorritore, la sua incensuratezza e il fatto che gli eventi risalgono al 2021, nel periodo pandemico; (2) vizio di motivazione e di diritto sul giudizio della gravità indiziaria e sulla qualificazione pubblicistica del ruolo del ricorrente (sostiene che la disponibilità dei "kit tamponi" fosse riservata ai medici e che l'esecuzione dei tamponi spettasse a medici/infermieri), chiedendo la riqualificazione nel reato di cui all'art. 646 c.p. e l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

Il motivo relativo alla gravità indiziaria e alla qualificazione pubblicistica (secondo motivo) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il Collegio ha ritenuto che, essendo provato il concorso del ricorrente con Alessandro Pandolfino (infermiera con qualifica pubblicistica non contestata), tale concorso è sufficiente a fondare il giudizio di gravità indiziaria per il reato di peculato, per cui anche l'accoglimento della censura sul profilo soggettivo non avrebbe prodotto effetto utile per il ricorrente. Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione, poiché essa si fondava principalmente sulla gravità morale della condotta e sulle modalità commettive avvenute nel peculiare contesto emergenziale, senza svolgere un giudizio prognostico ancorato ad elementi che attualizzassero il pericolo (tenuto conto del tempo trascorso e della incensuratezza). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al profilo motivazionale relativo alle esigenze cautelari e la causa è rinviata al Tribunale di Messina per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    La condotta contestata è stata valutata alla stregua del peculato; la Corte conferma che il concorso di più soggetti, di cui almeno uno con qualifica pubblicistica, può sorreggere l'accertamento della gravità indiziaria ai fini del reato previsto dall'art. 314 c.p.

  • art. 646 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente per una ipotesi di riqualificazione; la Corte non ha ritenuto la questione decisiva in virtù del ruolo determinante del concorso con un soggetto pubblicistico, e ha quindi dichiarato inammissibile il motivo per carenza di interesse.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte sottolinea che l'accertamento del periculum richiede un giudizio prognostico ancorato a elementi fattuali concreti che attualizzino il rischio di reiterazione, non una valutazione puramente morale sulle modalità commetitive.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata per la competenza del nuovo giudizio in sede di rinvio: la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla motivazione sulle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale competente ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Per confermare una misura cautelare fondata sul pericolo di reiterazione è necessario un giudizio prognostico concreto: indicare elementi fattuali che rendano attuale il rischio di reiterazione, non basarsi soltanto sulla gravità morale del fatto o sulle modalità commettive passate.
  • La distanza temporale dai fatti e l'assenza di precedenti (incensuratezza) sono elementi che attenuano la probabilità di attualità del pericolo e devono essere valutati dal giudice delle misure.
  • Se il ricorrente ha concorso con persona la cui qualifica pubblicistica non è contestata, la sua posizione può essere comunque assorbita dal concorso e l'eventuale successo su un profilo (es. negazione della sua qualifica pubblicistica) può risultare privo di interesse se non incide sull'impianto accusatorio complessivo.
  • In fase di impugnazione in Cassazione, la corte può dichiarare inammissibile un motivo per carenza di interesse quando anche l'accoglimento della censura non produrrebbe effetti utili per il ricorrente.
  • Quando la motivazione del giudice di merito è ritenuta insufficiente sul profilo delle esigenze cautelari, la Corte di cassazione può annullare limitatamente a tale profilo e rinviare per un nuovo esame, senza decidere nel merito sulla responsabilità.

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