Cassazione Civile, Ordinanza n. 09762/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (detentore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di restituzione di un immobile, con connessa richiesta di risarcimento del danno per il ritardo nella riconsegna, fondata dall'attore sull'assunto che il bene fosse stato concesso in comodato al convenuto. La Corte d'appello ha però rigettato la pretesa ritenendo non adeguatamente provata l'effettiva conclusione del contratto di comodato tra le parti, cioè il titolo posto a base della domanda. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe male valutato il materiale probatorio e avrebbe trascurato che la controparte non aveva provato alcun titolo legittimante la detenzione dell'immobile; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e ulteriore omesso esame, sostenendo che la Corte d'appello non si fosse pronunciata su una domanda di accertamento dell'illegittimità della detenzione proposta con memoria integrativa e che, comunque, avesse erroneamente valutato le prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva rigettato la domanda per mancata prova dell'esistenza del comodato, mentre la censura si appuntava sull'illegittimità dell'occupazione e sulla valutazione complessiva delle prove, sollecitando in sostanza un nuovo esame del merito. Quanto al secondo motivo, è stato giudicato infondato perché dalla memoria integrativa non emergeva una domanda autonoma e diversa, ma sempre una pretesa collegata alla cessazione del comodato; poiché il presupposto del comodato non era stato provato, la censura risultava comunque assorbita. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova, ma la Corte ribadisce che in cassazione non è consentito chiedere un riesame del merito probatorio.
Richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione delle prove; la Corte esclude che la censura integri un vizio sindacabile se mira soltanto a contestare il risultato della valutazione di merito.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità perché non risultava una domanda autonoma diversa da quella originaria.
Richiamato per il vizio di motivazione/nullità della sentenza; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità è limitato ai vizi motivazionali estremi.
Richiamato insieme agli altri parametri processuali della censura, senza che sia ravvisata una violazione idonea a fondare l'impugnazione.
Interpretato nel testo secondo il nuovo paradigma: censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non l'omesso esame di elementi istruttori o la mera contestazione della valutazione delle prove.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma il motivo è respinto perché la domanda asseritamente ignorata non era autonoma.
La Corte richiama la sanzione di inammissibilità per il motivo che non si confronta con la ratio decidendi e si risolve in un 'non motivo'.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater
Richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura un profilo diverso o non decisivo rispetto alla motivazione posta a base della decisione, è inammissibile come 'non motivo'.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o del merito della causa.
- La dedotta omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone l'effettiva esistenza di una domanda autonoma e distinta; se la pretesa è solo una diversa qualificazione o specificazione della domanda originaria, non vi è omissione di pronuncia.
- Quando la domanda di restituzione di un bene è fondata sull'esistenza di un rapporto contrattuale (ad esempio un comodato), la mancata prova di tale rapporto è di per sé decisiva e assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni sulla detenzione del bene.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame complessivo della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i limitati casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
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