Cassazione Penale, Sentenza n. 36333/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per tentato omicidio e reati connessi (detenzione e porto di armi, incendio, ricettazione). Il ricorrente ha presentato sei motivi principali: (1) richiesta di derubricazione a lesioni personali volontarie aggravate per mancanza del dolo di uccidere; (2) contestazione della configurabilità della premeditazione per insufficiente intervallo temporale; (3) violazione dell'art. 521 c.p.p. e modifica dell'imputazione perché il ruolo contestato sarebbe stato solo quello di "palo"; (4) richiesta di riconoscimento del concorso anomalo (o aberratio delicti) per la marginalità del ruolo; (5) mancata acquisizione di una prova decisiva (verbale stenotipico della deposizione di Walter Longoni sul riconoscimento); (6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, una indebita sindacazione di fatti già valutati e motivati dai giudici di merito; ha confermato la sussistenza del tentativo di omicidio sulla base delle intercettazioni, del numero di armi e colpi esplosi, della pericolosità dei mezzi e delle condotte; ha reputato correttamente accertata la premeditazione dato il progetto criminoso emerso dalle conversazioni e dal sopralluogo precedente; ha escluso vizi di correlazione tra imputazione e sentenza rilevando che il ruolo di "palo" è compatibile con la qualifica di parte del gruppo armato; ha ritenuto non decisiva la prova richiesta e non dovuta nel rito abbreviato non condizionato; ha confermato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità del fatto e le informazioni di casellario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese di procedura e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come base formale del motivo di cassazione relativo a violazione di legge; la Corte ha ritenuto i rilievi come mera riedizione di censure di merito non ammissibili in Cassazione
Richiamato nel contesto del tentativo: la Corte ha applicato il principio che la valutazione dell'idoneità dell'azione va fatta ex ante rispetto alla prospettiva dell'agente
Norma sull'omicidio, richiamata per la qualificazione del tentato omicidio; la Corte ha ritenuto provato l'animus necandi in quanto il fatto era idoneo e direzionato a cagionare la morte
art. 577, primo comma, n. 3 cod. pen.
Aggravante della premeditazione: la Corte ha ritenuto sussistente l'apprezzabile intervallo temporale tra la deliberazione e l'esecuzione, sulla base di sopralluoghi, conversazioni e pianificazione
Richiamato dal ricorrente in relazione alla correlazione tra imputazione e decisione; la Corte ha escluso violazione dimostrando che la sentenza ha rispettato l'imputazione originaria riconoscendo il ruolo di "appoggio" come partecipazione al gruppo armato
Norma richiamata in relazione alla modifica dell'imputazione: la Corte ha ritenuto non sussistente una modifica illegittima dell'accusa e quindi non violato il diritto di difesa
Richiesta dal ricorrente per sostenere il concorso anomalo; la Corte ha escluso tale configurazione ritenendo che l'azione si sia svolta come pianificata e che il ricorrente abbia partecipato alla programmazione
Attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la valutazione è di merito e insindacabile in Cassazione se non contraddittoria; ha ritenuto legittimo il diniego per la gravità del fatto e gli elementi del casellario giudiziale
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Standard sulla prova "decisiva": la Corte ha applicato l'orientamento secondo cui la prova omessa è decisiva solo se avrebbe sicuramente determinato diversa pronuncia; ha ritenuto non soddisfatto tale requisito e inoltre ha richiamato i limiti probatori nel rito abbreviato non condizionato
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione non ravvisando colpa grave del ricorrente nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La Cassazione non è il sede per una rivalutazione fattuale: censure che chiedono una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se i giudici di merito hanno fornito motivazione logica e congrua
- Per configurare il tentato omicidio è necessario dimostrare l'animus necandi attraverso la valutazione ex ante dell'idoneità e della univocità degli atti; elementi quali numero di colpi, armi impiegate, pianificazione e distretti corporei colpiti hanno forte peso probatorio
- La premeditazione richiede un apprezzabile intervallo tra la formazione della decisione e l'esecuzione; sopralluoghi, acquisizione di mezzi e pianificazione costituiscono indizi significativi
- Il ruolo di "palo" o di "appoggio" può integrare la partecipazione a un gruppo armato e non esclude automaticamente la responsabilità per il reato più grave se il soggetto ha partecipato alla pianificazione e al conseguente progetto criminoso
- Nel rito abbreviato non condizionato la richiesta di acquisizione di nuove prove è fortemente limitata: prove anteriori al processo e conosciute dall'imputato dovevano essere proposte prima, perciò la mancata acquisizione non è automaticamente motivo decisivo di cassazione
- La valutazione sulle attenuanti generiche è essenzialmente di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o carente; il giudice può motivare il diniego richiamando anche un solo elemento ritenuto preponderante
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →