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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31516/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che confermava la responsabilità per evasione. Con il primo motivo ha dedotto l'insussistenza del delitto, sostenendo che egli sarebbe stato visto sul pianerottolo pertinente all'abitazione e non all'esterno dell'immobile. Con il secondo motivo ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo la scarsa offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la ricostruzione del Tribunale, richiamata e integrata nella decisione di appello, descriveva l'imputato mentre rientrava di corsa verso l'appartamento dopo essersi avveduto del controllo in atto, e quindi fuori dal luogo di restrizione. Ha ritenuto il secondo motivo indeducibile, poiché la questione della particolare tenuità del fatto non era stata devoluta alla Corte di appello; inoltre il giudice di merito aveva già motivato in primo grado escludendo la non punibilità per la modalità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata implicitamente dal riferimento al delitto di evasione contestato; il ricorso è stato esaminato alla luce della ricostruzione fattuale che confermava la fuoriuscita dal luogo di restrizione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non devoluta al giudice di appello; inoltre, sulla base della motivazione di merito, non emergeva una particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito è inammissibile quando la sentenza impugnata offre una motivazione logica e coerente che smentisce la tesi difensiva.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello, salvo che la sentenza impugnata consenta di ricavare in modo diretto elementi decisivi sulla sua configurabilità.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Ai fini del delitto di evasione, è decisiva la prova del superamento del perimetro della restrizione o dell'allontanamento dal luogo in cui il soggetto era tenuto a permanere; la mera presenza in prossimità del luogo non esclude di per sé la consumazione del reato.

Come è indicizzato

MaterieEvasione
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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