Cassazione Penale, Sentenza n. 7254/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applica alle impugnazioni di sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 9/11/2022 per presunta violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (mancato deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio). Il ricorrente deduceva che la norma richiamata era stata introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022), dunque non poteva essere utilizzata per dichiarare inammissibile il gravame contro la sentenza del 9/11/2022.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
La disposizione, introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150, impone il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio; tuttavia la sua applicazione è limitata alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022) e non può essere invocata con riferimento a sentenze anteriori.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto nel codice di rito l'art. 581, comma 1-ter; la sua efficacia operativa si è determinata alla data di entrata in vigore indicata dal successivo d.l./legge di conversione.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6
Mediante l'art. 6 è stata fissata la decorrenza/entrata in vigore delle modifiche introdotte, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano a sentenze pronunciate successivamente al 30/12/2022 (data collegata alla conversione).
L. 30 dicembre 2022, n. 199 (legge di conversione)
I. 30 dicembre 2022, n. 199
Ha convertito il d.l. n.162/2022 e ha dunque consolidato la data di entrata in vigore delle disposizioni richiamate (30/12/2022), determinando il regime temporale di applicazione della nuova norma processuale.
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale richiamata per identificare il reato oggetto della sentenza impugnata (illecito in materia di stupefacenti); non decisiva ai fini della questione processuale sulla retroattività dell'art. 581, comma 1-ter.
Massime di principio
- Verificare sempre la data della sentenza impugnata rispetto alla data di entrata in vigore della norma processuale nuova; le disposizioni introdotte da d.lgs. o d.l. possono avere efficacia solo per atti successivi alla loro entrata in vigore per effetto di norme di conversione o disposizioni transitorie.
- Un tribunale d'appello non può dichiarare inammissibile un gravame sulla base di una norma processuale introdotta dopo la pronuncia della sentenza impugnata: in tali casi l'inammissibilità fondata sulla nuova norma è inesistente.
- In caso di contestazione sulla decorrenza/ambito di applicazione temporale di una norma processuale, è opportuno far valere tempestivamente la questione e segnalare eventuali disposizioni transitorie o di conversione che ne fissano la decorrenza.
- La richiesta di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio è una formalità che può comportare inammissibilità solo se la norma che la impone è applicabile al procedimento: accertare sempre la portata temporale della prescrizione procedurale.
- Se l'unica questione è di carattere temporale/di applicazione della norma, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento impugnato e disporre la prosecuzione del giudizio in sede di merito presso l'ufficio competente, evitando inutili applicazioni retroattive.
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