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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28018/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento relativa agli interessi derivanti dalla sospensione giudiziale dell'esecutività di un avviso di accertamento per il periodo 25/02/2010 - 08/03/2011. Questioni principali: determinazione del tasso di interesse applicabile (tasso legale vs. 4,5% previsto dall'art. 39 DPR 602/1973), applicabilità degli interessi su capitale, sanzioni e interessi già maturati (questione di anatocismo) e applicabilità degli interessi alle sanzioni.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso di Eutelia, rigettato il secondo motivo e il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha affermato che, per la sospensione giudiziale ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 546/1992 (nella versione ratione temporis), gli interessi dovuti devono essere calcolati al tasso legale e non al 4,5% previsto dall'art. 39 DPR 602/1973, che si applica alla sospensione amministrativa; soltanto dopo l'introduzione del comma 8-bis (d.lgs. 156/2015) l'art. 47 è stato equiparato alla misura del 4,5% per i periodi successivi, senza però modificare il principio dell'obbligo degli interessi. La Corte ha inoltre stabilito che gli interessi non possono essere riconosciuti sulle sanzioni in base all'art. 2, comma 3, del d.lgs. 472/1997. La sentenza della CTR è cassata limitatamente ai profili accolti e la causa è rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e riequazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29/09/1973 n. 602

    Stabilisce la misura del 4,5% per gli interessi nella sospensione amministrativa degli atti impositivi; non è applicabile automaticamente alla sospensione giudiziale anteriore alla modifica del 2015

  • d.lgs. 31/12/1992 n. 546

    Regola la sospensione giudiziale; nella versione ratione temporis non indicava una misura specifica degli interessi, per cui si applica il tasso legale; solo dopo l'introduzione del comma 8-bis (d.lgs. 156/2015) la misura è stata equiparata al 4,5% per i periodi di applicazione della modifica

  • codice civile

    Principio generale secondo cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi al tasso legale, salvo diversa disposizione di legge; fondamento per riconoscere interessi in caso di sospensione giudiziale

  • codice civile

    Regola l'anatocismo; la Corte riconosce che, nei limiti dell'art. 1283, gli interessi anatocistici possono essere richiesti anche sui crediti tributari, se correttamente determinati

  • d.lgs. 24/09/2015 n. 156

    art. 9, comma 1, lett. r), n. 4 (introduzione comma 8-bis in art. 47 d.lgs. 546/1992)

    La modifica ha equiparato la misura degli interessi per sospensione giudiziale a quella amministrativa (4,5%) per i periodi di applicazione della norma, ma non incide retroattivamente sull'obbligo di pagamento degli interessi o sulla regola generale che prima imponeva il tasso legale

  • d.lgs. 18/12/1997 n. 472

    Impedisce il riconoscimento degli interessi sulle sanzioni; la Corte ha ritenuto che non possano essere corrisposti interessi di sospensione sulle sanzioni

  • legge fallimentare

    Invocate dall'Amministrazione per giustificare una differente misura degli interessi in ragione del privilegio in sede concorsuale; la Corte non ha accolto la pretesa che ciò imponga automaticamente il tasso del 4,5% per il periodo contestato

  • codice civile

    Riferita nella censura incidentale in relazione al privilegio dei crediti tributari; il motivo incidentale relativo a tale argomentazione è stato rigettato

Massime di principio

  • Se la sospensione dell'atto impositivo è giudiziale ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 546/1992 (nella versione antecedente all'introduzione del comma 8-bis), gli interessi dovuti per il ritardato versamento si calcolano al tasso legale, salvo diversa disposizione normativa successiva
  • L'art. 39 DPR 602/1973 (4,5%) si riferisce alla sospensione amministrativa; non può essere automaticamente esteso a sospensioni giudiziali anteriori alla modifica normativa che ha equiparato le misure
  • Dopo l'entrata in vigore del comma 8-bis introdotto dal d.lgs. 156/2015, per i periodi di applicazione della norma la misura del 4,5% può trovare applicazione anche alla sospensione giudiziale, ma occorre rispettare la temporalità dell'intervento normativo
  • Gli interessi sugli interessi (anatocismo) possono essere richiesti nei limiti previsti dall'art. 1283 c.c.; tuttavia va verificata la corretta quantificazione e la decorrenza degli interessi prima di riconoscerli
  • Gli interessi non sono dovuti sulle sanzioni amministrative in forza dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 472/1997: nelle contestazioni simili non si possono sommare interessi alle sanzioni
  • In presenza di procedure concorsuali o di privilegi, occorre verificare attentamente la normativa applicabile al periodo concreto: il privilegio non modifica automaticamente la misura degli interessi prescritta per la sospensione giudiziale
  • In caso di dubbi sulla misura e sulla base giuridica degli interessi applicati dall'Amministrazione, è opportuno sollevare specifiche censure e richiedere in giudizio il corretto richiamo normativo e la corretta ricostruzione temporale delle disposizioni applicabili

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