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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28152/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'uso di un vano comune di accesso al cortile, di proprietà esclusiva della resistente, che i ricorrenti utilizzavano per ricoverare un motorino, una bicicletta e depositare masserizie. I ricorrenti contestano la qualificazione del vano come "passo carraio comune" e l'affermazione che l'uso come parcheggio ne alteri la destinazione, deducendo violazioni di norme sul diritto di proprietà e sulla comunione (art. 1102 c.c. e connesse). Il ricorso in Cassazione impugna la sentenza del Tribunale di Cagliari (emanata in sede di rinvio da Cass. 874/2015) che aveva ritenuto il vano destinato al solo transito e non alla sosta, e aveva quindi vietato l'uso a parcheggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei coniugi Boi/Locci. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, letta alla luce della precedente pronuncia Cass. 874/2015, e ha confermato che la destinazione del vano è all'accesso/transito e non alla sosta. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la destinazione della cosa comune si determina valutando più elementi (contrattuali, fattuali e di interesse collettivo) e che il giudice di merito ha ampi poteri di valutazione su tali elementi; ha altresì osservato che l'occupazione anche intermittente può integrare abuso se impedisce il godimento paritario. Per tali ragioni i motivi di cassazione sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    Disciplina l'uso della cosa comune e il divieto di alterarne la destinazione: la Corte ha ritenuto che la destinazione del vano (passo carraio comune) non possa essere alterata dall'uso come parcheggio; la destinazione si desume da elementi contrattuali, fattuali e di interesse collettivo.

  • art. 832 c.c.

    Norma sulla proprietà: i ricorrenti hanno asserito che alcun contratto di vendita può porre limiti reali al proprietario verso terzi; la Corte ha ritenuto comunque che la descrizione contenuta in un contratto possa essere elemento probatorio rilevante, inserito nel più ampio quadro probatorio per individuare la destinazione d'uso.

  • art. 1106 c.c.

    Richiamato nelle censure relative agli atti di uso della cosa comune; la Corte ha valutato che i limiti all'uso non si risolvono automaticamente in atti di ordinaria amministrazione ma richiedono verifica delle concrete caratteristiche e dell'uso consolidato.

  • art. 1372 c.c.

    Citato in combinato con altri articoli in relazione alla formazione e valore dei contratti: la Corte ha considerato che la descrizione contrattuale è uno degli elementi per determinare la destinazione, benché non automaticamente idonea a costituire un vincolo reale verso i terzi.

  • art. 1367 c.c.

    Norma sull'interpretazione del contratto: il ricorrente lamentava un'errata interpretazione del contratto come fonte di limiti reali; la Corte ha ritenuto che il contenuto del contratto sia elemento interpretativo utile per accertare la destinazione, senza però attribuirgli automaticamente efficacia reale contro terzi.

  • art. 111, co. 6 Cost.

    Richiesta di motivazione costituzionalmente adeguata: la Corte ha ritenuto che la motivazione, per quanto stringata, soddisfi il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost.

  • art. 132, co. 1 n. 4 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla motivazione del giudice di secondo grado; la Corte ha ritenuto infondata la critica alla motivazione, spiegando il collegamento con la pronuncia Cass. 874/2015 e la scarsa produzione documentale tardiva.

  • Cass. penitenza/giurisprudenza: Cass. n. 874/2015 e Cass. 7618/2019 e Cass. 18048/2020 (richiamate)

    La precedente Cass. 874/2015 ha qualificato i ricorrenti comproprietari del vano e ha orientato il giudizio successivo; la giurisprudenza citata conferma che la destinazione delle cose comuni si desume da molteplici elementi e che occupazioni anche brevi possono costituire abuso se impediscono il godimento paritario.

  • art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per le cose comuni l'art. 1102 c.c. vieta alterazioni della destinazione: la destinazione si determina valutando insieme elementi contrattuali, fattuali (pratica), economici e di interesse collettivo.
  • La descrizione contenuta in un contratto di compravendita è elemento probatorio rilevante per accertare la destinazione di un bene comune, ma non sempre costituisce di per sé un vincolo reale opponibile a terzi: va valutata nel contesto probatorio complessivo.
  • L'uso consolidato, costante e senza contrasti può confermare una destinazione; in mancanza di accordo unanime, il giudice di merito valuta fatti, documenti e pratiche per stabilire se vi sia alterazione vietata.
  • Anche occupazioni intermittenti o di breve durata possono costituire abuso della cosa comune se impediscono agli altri comproprietari di godere paritariamente del bene.
  • Se nuove prove documentali vengono prodotte tardivamente, il giudice di merito può non tenerle in considerazione; la loro ammissibilità/incidenza è cruciale per ribaltare valutazioni già motivate.
  • In materia di valutazione del fatto, la Corte di Cassazione non sostituisce facilmente il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito se non sono indicati elementi decisivi omessi; occorre segnalare con precisione quali fatti determinanti siano stati trascurati.
  • In caso di soccombenza in Cassazione si possono liquidare spese e contributi aggiuntivi (contributo unificato) a carico del ricorrente.

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