Cassazione Civile, Sentenza n. 28132/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento disciplinare per violazioni rilevate a seguito di ispezione relativa al biennio 2016-2017: il notaio è stato contestato per aver rogato numerosi atti invalidi privi della sua sottoscrizione e/o di quella dei testimoni e per "comportamenti sistematicamente frettolosi", in violazione dell'art.147, comma 1, lett. b) della L. 89/1913 in relazione all'art.14 del Codice Deontologico Notarile. L'ispezione aveva portato a sanzioni pecuniarie e raccomandazioni; il notaio aveva regolarizzato gli atti e pagato l'oblazione. Il ricorrente ha impugnato l'azione disciplinare per illegittimità dell'iniziativa post-ispezione (art.129), genericità della contestazione, discordanza tra la norma contestata e la sanzione applicata (art.147 lett. a) vs lett. b)), e per eccessiva gravità della sanzione nonché mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'iniziativa disciplinare del Consiglio Nazionale di Disciplina anche dopo l'esito dell'ispezione, ha respinto le censure sulla presunta genericità dell'atto di incolpazione (anche per difetto di specificità e mancata produzione documentale da parte del ricorrente), ha confermato che il numero non esiguo di atti privi di sottoscrizioni dimostra una condotta non occasionale e sistematica ai sensi dell'art.147 e art.14 Cdn, e ha giudicato adeguata la sanzione (sospensione di due mesi) escludendo il beneficio delle circostanze attenuanti generiche per insufficiente prova. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 4.200,00 oltre oneri) e preso atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
Legge 6 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) - art.147, comma 1, lett. b)
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art.147 lett. b) quando risulta che il notaio ha rogato atti non validi per mancanza di sottoscrizioni e con comportamenti ripetuti non occasionali; si configura violazione disciplinare anche senza prova di un vantaggio economico diretto.
Codice Deontologico Notarile - art.14
L'art.14 comprende, a titolo esemplificativo, l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi: la Corte ha ritenuto che tali comportamenti possano integrare l'illecito disciplinare richiamato dall'art.147 L.N.
Legge 6 febbraio 1913, n. 89 - art.129
L'ispezione può rilevare violazioni e segnalarle, ma la Corte ha precisato che l'esito dell'ispezione non impedisce ad altri organi (es. Presidente del Consiglio notarile o Consiglio Nazionale di Disciplina) di esercitare autonomamente l'azione disciplinare.
Legge 6 febbraio 1913, n. 89 - art.153
L'art.153 assegna l'iniziativa del procedimento a più soggetti; il comma 2 ('senza indugio') è interpretato come termine ordinatorio e non perentorio, per cui il mancato tempestivo avvio non determina automaticamente decadenza dell'azione disciplinare.
Codice di Procedura Civile - art.360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Corte ha esaminato i motivi di legittimità ex art.360 c.p.c. e ha dichiarato inammissibili o infondati quelli privi di adeguata specificazione/documentazione probatoria.
Codice di Procedura Civile - art.112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello si era espressa sulla questione motivando il diniego per insufficienza probatoria.
Legge Notarile - art.144
Richiamata in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che tali attenuanti richiedono prova delle ragioni personali/familiari invocate.
DPR 30 aprile 2002, n. 115 - art.13, comma 1 quater
La Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente allorché dovuto, prendendo atto dei presupposti per il versamento.
Massime di principio
- L'esito di un'ispezione che si conclude con raccomandazioni o sanzioni pecuniarie non esclude l'autonoma iniziativa disciplinare di altri organi competenti (Presidente del Consiglio notarile o Consiglio Nazionale di Disciplina).
- La dicitura 'senza indugio' (art.153 L.N.) è generalmente interpretata come termine ordinatorio: la tardività non comporta automaticamente decadenza dell'azione disciplinare salvo diversa previsione normativa.
- In sede di cassazione le censure devono essere specifiche e corredate dai documenti essenziali: la mancata allegazione dei documenti su cui si fonda la doglianza può renderla inammissibile.
- Una serie non esigua di atti irregolari (es. mancanza di firme) può essere valutata come condotta sistematica e non occasionale, giustificando la sanzione disciplinare anche in assenza di prova di un vantaggio economico o di accaparramento di clientela.
- La regolarizzazione formale degli atti e il pagamento dell'oblazione non escludono, di per sé, la possibilità di procedere disciplinarmente per violazioni deontologiche connesse.
- Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche richiede prova dei fatti personali o familiari addotti: mera asserzione non è sufficiente.
- È possibile l'applicazione di un'unica sanzione complessiva quando le violazioni contestate risultano connesse e il giudice valuta congrua la misura sanzionatoria adottata.
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