Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27997/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I contestanti (Bruscoli e Taraballi) avevano convenuto in giudizio la Socci per modifiche apportate all'accesso e alla corte condominiale: realizzazione di un terrapieno, costruzione di un muretto con lieve sconfinamento (circa 10 cm) e piantumazione di una siepe. Tali opere avrebbero determinato infiltrazioni d'umidità e perdita di luminosità nell'appartamento degli attori. Essi chiesero l'accertamento del confine, la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. Il Tribunale respinse le domande ritenendo applicabile l'art. 936 c.c. e la buona fede della convenuta; la Corte d'appello riformò condannando la Socci al ripristino (demolizione del muro, rimozione della siepe e ripristino del piano di campagna). La Socci impugnò in Cassazione contestando, tra l'altro, la notificazione via PEC, la modifica del petitum in appello, la corretta applicazione degli artt. 936/938 c.c. e il travisamento della prova sui nessi causali tra opere e danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Socci. Ha ritenuto infondate le eccezioni sulla nullità della notifica PEC (irregolarità sanabile con deposito dell'atto e della procura in originale), ha escluso che la Corte d'appello avesse modificato illegittimamente il petitum essendosi limitata a disporre il ripristino coerente con le domande di primo grado, ha chiarito che l'azione di regolamento del confine implica anche la restituzione dell'area indebitamente occupata e ha precisato la distinzione fra art. 936 c.c. (opere interamente su fondo altrui, con autonomia economica/strutturale) e art. 938 c.c. (sconfinamento di parte della costruzione). Ha inoltre ritenuto che non sia stato dimostrato un travisamento della prova da parte del giudice di merito tale da giustificare la cassazione, poiché le valutazioni peritali e testimoniali erano compatibili con la decisione di merito. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 4.200,00 per compensi oltre oneri e spese accessorie) con richiamo agli obblighi di contributo unificato applicabili ratione temporis.

Norme richiamate

  • art. 936 cod. civ.

    Riferita alla fattispecie delle opere costruite interamente sul fondo altrui con autonomia strutturale ed economica: la Corte osserva che tale norma non è applicabile al caso di un lieve sconfinamento parziale (muretto di 10 cm), rimandando piuttosto alla disciplina dell'art. 938 c.c.

  • art. 938 cod. civ.

    Applicata alla fattispecie di costruzione in parte sul fondo altrui: consente al giudice, in caso di sconfinamento parziale e in assenza di opposizione tempestiva, di attribuire al costruttore la proprietà della porzione occupata; richiede però che la costruzione sia stata realizzata con la convinzione (buona fede) di appartenere al costruttore.

  • art. 950 cod. civ.

    Richiamato per chiarire che l'azione di regolamento del confine comporta implicitamente la richiesta di restituzione della porzione di terreno occupata: l'attore non deve espressamente domandare il rilascio, essendo esso conseguenza della pronuncia sul confine.

  • art. 873 cod. civ.

    Richiamato tra le norme sul rapporto di vicinato e sui limiti delle opere/delle immissioni che non debordino nel diritto del vicino; utilizzato nel quadro delle contestazioni su danni da immissioni (umidità, diminuzione di luminosità).

  • art. 2043 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale (nexus causale tra opere e danni agli attori), ma la Corte ha ritenuto che la valutazione del nesso eziologico fosse questione rimessa al giudice di merito e non viziata da travisamento rilevante.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Censurato nella doglianza sulla presunta pronuncia su domande diverse in appello; la Corte ha ritenuto infondata la critica e confermato che non vi fu mutamento inammissibile del petitum.

  • art. 183 cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto della critica procedurale sulla modificazione delle domande in appello; la Corte ha ritenuto che la formulazione delle domande in appello non abbia introdotto mutamenti qualificanti rispetto al primo grado.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato nella critica processuale generale sul rispetto dei limiti del giudizio di merito: la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla rivalutazione delle prove.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato nella contestazione sul travisamento della prova; la Corte ricorda che la censura di travisamento è ammissibile solo se una specifica informazione probatoria decisiva è contraddetta da un atto processuale non considerato.

  • art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

    Richiamato a proposito dei limiti del ricorso per cassazione per vizio di motivazione e per la necessità di non trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito.

  • art. 3-bis I. n. 53/1994 (pec)

    Riferito alla notifica via PEC della procura alle liti: la Corte, richiamando Sezioni Unite, osserva che l'assenza dell'attestazione di conformità non rende automaticamente nulla la notificazione in Cassazione se l'irregolarità è sanata con il tempestivo deposito dell'originale cartaceo corredato dell'attestazione mancante.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (come modificato dalla legge n. 228/12)

    Citato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, valutando la sussistenza dei presupposti ratione temporis.

Massime di principio

  • L'azione di regolamento di confine implica anche la restituzione della porzione di terreno indebitamente occupata: l'attore non è obbligato a chiedere espressamente il rilascio, esso discende dall'accertamento del confine.
  • Distinguere correttamente art. 936 c.c. e art. 938 c.c.: il primo riguarda costruzioni eseguite interamente sul fondo altrui e con autonomia economica/strutturale; il secondo riguarda lo sconfinamento parziale e consente al giudice di attribuire la porzione occupata al costruttore in presenza di determinate condizioni (buona fede e mancata opposizione).
  • La buona fede del costruttore non è presunta: richiede la convinzione supportata da un titolo di avere il diritto sul fondo; la sua valutazione rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 938 c.c.
  • Un lieve sconfinamento (anche pochi centimetri) non è automaticamente motivo per negare il diritto del proprietario, ma la qualificazione giuridica dell'opera e le circostanze devono essere valutate dal giudice di merito.
  • Le critiche sul travisamento della prova in Cassazione sono ammissibili solo se indicate con specificità e se è dimostrabile che una informazione probatoria decisiva è stata ignorata o contraddetta dall'atto processuale; il ricorso non può essere utilizzato per un semplice riesame del merito.
  • Errori formali nella notificazione via PEC (es. mancanza attestazione conformità della procura) possono essere sanati con il tempestivo deposito dell'atto e dell'originale analogico: tali irregolarità non determinano automaticamente l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.