Cassazione Civile, Ordinanza n. 21233/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di lavoro in cui la corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la nullità del termine apposto a un contratto di lavoro, con conversione del rapporto a tempo indeterminato, ordine di riammissione in servizio e condanna al risarcimento del danno. La stessa corte aveva poi liquidato le spese di entrambi i gradi di merito in importi che la ricorrente riteneva insufficienti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la lavoratrice denunciava violazione di norme processuali e della tariffa professionale applicabile, oltre a vizio di motivazione, lamentando: liquidazione unitaria delle spese senza distinzione delle fasi del giudizio; mancato rimborso delle spese vive, di viaggio e dell'indennità di trasferta; omessa indicazione del valore della causa, del sistema di liquidazione adottato e dei criteri seguiti; liquidazione di importi inferiori ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure sulla motivazione e sui criteri di determinazione del valore della causa e dello scaglione tariffario, osservando che la causa poteva essere qualificata di valore indeterminabile e ricondotta allo scaglione 26.000-52.000 euro, senza che le deduzioni della ricorrente consentissero di traslarla nel superiore scaglione. Ha invece accolto la doglianza relativa al mancato rispetto dei minimi di tariffa, almeno con riguardo al primo grado, rilevando che la liquidazione effettuata non teneva conto dei minimi dovuti per le singole fasi del giudizio, anche considerando la riduzione per la fase istruttoria. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la regolazione delle spese di lite e per censurare la liquidazione operata dal giudice di merito
richiamato quale decreto sui parametri forensi applicabili alla liquidazione dei compensi; la Corte ne valorizza i minimi tariffari per fase
richiamato come modifica del D.M. n. 55/2014
richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta decisivo nella motivazione della Corte
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice deve rispettare i parametri forensi applicabili e non può scendere sotto i minimi previsti per le singole fasi del giudizio, salvo specifiche giustificazioni consentite dal sistema tariffario.
- Quando il valore della controversia non è determinabile in modo preciso, il giudice può riferirsi allo scaglione corrispondente al valore indeterminabile; la censura in cassazione deve però indicare elementi concreti idonei a dimostrare che la causa rientrava in uno scaglione diverso e più elevato.
- La doglianza sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non sono specificati tempestivamente e compiutamente i dati fattuali necessari per verificare l’erroneità della liquidazione, come lo sviluppo del giudizio e il quantum delle voci contestate.
- La liquidazione unitaria delle spese non è di per sé illegittima se dal complesso della motivazione è desumibile lo scaglione adottato e il criterio seguito; diventa censurabile solo se impedisce il controllo sul rispetto dei parametri applicabili.
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