Cassazione Penale, Ordinanza n. 04864/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per ritenere che l'inammissibilità non fosse dovuta a colpa del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione per la violazione dell'obbligo di soggiorno derivante da misura di prevenzione, in relazione agli artt. 99, comma 4, c.p. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Con un primo motivo ha dedotto l'illegittimità costituzionale della pena minima prevista per l'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto alla reale offensività del fatto, soprattutto in confronto alla contravvenzione di cui al comma 1 della stessa norma, sostenendo che nel caso concreto la condotta fosse identica e non fosse uscito dal territorio del Comune di residenza. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato ulteriore contenimento della pena e per il mancato riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, nonostante la modesta offensività del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché la diversa risposta sanzionatoria è giustificata dalla maggiore pericolosità del soggetto sottoposto a una misura di prevenzione con obbligo di soggiorno e dalla maggiore gravità della violazione, essendo più stringenti i controlli imposti; il secondo perché il giudice di merito aveva motivato in modo logico il trattamento sanzionatorio, applicando il minimo ed escludendo la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta, protrattasi per ore durante la notte, e dell'irrilevanza della confessione intervenuta quando la prova era già evidente.
Norme richiamate
Richiamato come disposizione concorrente nel titolo di condanna, senza specifiche elaborazioni interpretative nel testo.
art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Indicato come ipotesi contravvenzionale di raffronto rispetto alla fattispecie più grave del comma 2, rilevante per escludere la denunciata sproporzione sanzionatoria.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice ritenuta applicabile alla violazione dell'obbligo di soggiorno; la Corte afferma che la maggiore severità della pena è giustificata dalla maggiore pericolosità e dalla più intensa violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione.
Non citato espressamente, ma il ragionamento sul trattamento sanzionatorio valorizza la gravità del fatto e la personalità/pericolosità del soggetto secondo criteri di commisurazione della pena.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Richiamata per affermare che la confessione è irrilevante ai fini del trattamento sanzionatorio quando intervenga dopo che sia già stata raggiunta una prova evidente.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La questione di legittimità costituzionale della cornice edittale non è fondata quando la maggiore severità della pena sia coerentemente giustificata dalla diversa pericolosità del soggetto e dalla maggiore gravità della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione.
- Non sussiste sproporzione sanzionatoria per il solo confronto astratto con una fattispecie meno grave, se la pena prevista per la fattispecie più grave resta in linea con i massimi/minimi della fattispecie meno grave e risulta ancorata a un più elevato disvalore della condotta.
- In tema di dosimetria della pena, il giudice può negare la prevalenza delle attenuanti generiche quando motivi in modo non illogico valorizzando la protrazione della condotta, la sua gravità concreta e l'irrilevanza di una confessione resa solo quando la prova era già pienamente acquisita.
- La confessione non comporta automaticamente un apprezzabile beneficio sanzionatorio se interviene tardivamente, cioè dopo che l'accertamento del fatto sia già sostanzialmente compiuto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvano in contestazioni di merito prive di reale specificità o quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto in modo logico delle scelte punitive effettuate.
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