Cassazione Civile, Ordinanza n. 32553/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per il pagamento di compensi professionali relativi alla costruzione di un'opera edilizia. I committenti si opposero deducendo gravi inadempimenti del professionista: mancata verifica della presenza di un vincolo paesaggistico sull'area, attività limitata a una richiesta alla Soprintendenza sfociata in un mero parere favorevole, intervenuto sequestro preventivo del cantiere, e omissione di vari adempimenti tipici del direttore dei lavori (stato di avanzamento, contabilità, certificazioni di fine lavori e di esecuzione a regola d'arte, ordine dei lavori, computo metrico estimativo). In primo grado il Tribunale revocò l'ingiunzione, escluse il diritto al compenso e accolse la riconvenzionale risarcitoria degli opponenti. In appello, la Corte territoriale ritenne formato il giudicato sulla domanda risarcitoria non impugnata e, in parziale riforma, riconobbe il diritto del professionista al compenso limitatamente all'opera effettivamente prestata e utile. Con il ricorso per cassazione i committenti dedussero: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse sottovalutato la gravità delle inadempienze e avesse errato sulla durata del sequestro preventivo; (2) violazione delle norme che regolano le obbligazioni del direttore dei lavori, assumendo che tali inadempienze avrebbero escluso il compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che la censura contrapponeva una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella accertata in appello, senza indicare il documento decisivo asseritamente trascurato, e soprattutto non si confrontava con la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva infatti affermato che il compenso professionale spetta per l'opera effettivamente svolta, potendo essere negato integralmente solo se l'inadempimento renda irrealizzabile il progetto. Quanto al secondo motivo, la censura si limitava a richiamare principi giurisprudenziali astratti senza confrontarsi con la decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistente il diritto al risarcimento per le inadempienze del professionista ma, poiché l'opera era stata comunque realizzata, aveva riconosciuto il compenso per la prestazione utile e parziale. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
omesso esame di un fatto decisivo e discusso
Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una diversa lettura dei fatti o nella contestazione della valutazione di merito, ma deve individuare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per l'acquisizione della documentazione relativa alle spese della fase interinale, ritenuta tempestivamente prodotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda o a contestare l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- La censura in cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica della concreta argomentazione decisoria determina l'inammissibilità del motivo.
- Nel rapporto professionale, il compenso può essere escluso integralmente solo se l'inadempimento del professionista renda irrealizzabile il progetto; se l'opera è comunque stata realizzata e la prestazione resa è stata almeno in parte utile, il compenso resta dovuto nei limiti dell'attività effettivamente svolta, ferma la tutela risarcitoria per i danni da inadempimento.
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