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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42390/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal difensore di Corrado il 29/11/2023 avverso la sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato (GUP Tribunale di Lecce, 28/02/2023; deposito 31/07/2023; notifica al difensore 31/07/2023 e all'imputato 13/10/2023). Il motivo del ricorso in Cassazione era che, nonostante la sentenza avesse indicato l'imputato come "assente", avrebbe dovuto applicarsi la disciplina transitoria (art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022) e le disposizioni di cui agli artt. 581, comma 1-quater e 585, comma 1-bis c.p.p., che prorogano di 15 giorni il termine di impugnazione per il difensore dell'imputato giudicato in assenza, perché la scelta del rito abbreviato risaliva al 24/09/2019 e dunque la situazione rientrerebbe nella previsione di proroga.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che l'appello del 29/11/2023 è tardivo rispetto al termine ordinario di 45 giorni previsto dall'art. 585, commi 1 e 2 c.p.p., posto che l'imputato, avendo conferito procura speciale al difensore per ottenere il giudizio abbreviato, deve intendersi "presente" ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter c.p.p.; quindi non è applicabile la proroga di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis per il difensore dell'imputato giudicato in assenza. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata (Sez. 2 n.13714/2024; Sez. 7 n.1585/2023; Sez. 3 n.43835/2023) e ha ritenuto irrilevante la mera indicazione formale di assenza nella sentenza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, commi 1 e 2 c.p.p.

    Predispone il termine ordinario di 45 giorni per proporre l'appello; applicato per calcolare la tempestività dell'appello del difensore, ritenuto scaduto nel caso di specie.

  • art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    Prevede una proroga di 15 giorni del termine di impugnazione per il difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto tale proroga non applicabile quando il rito abbreviato è stato richiesto dal difensore munito di procura speciale e l'imputato deve considerarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter.

  • art. 420, comma 2-ter c.p.p.

    Stabilisce che l'imputato che abbia conferito procura speciale al difensore per la definizione del giudizio col rito abbreviato si considera presente; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'applicabilità della proroga di 15 giorni.

  • art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    Norma relativa al mandato a impugnare (parzialmente modificata dalla L. 9 agosto 2024, n.114) e alla circoscrizione dell'applicazione alla figura del difensore d'ufficio; la Corte ha richiamato la limitazione della norma quando il difensore non sia d'ufficio.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Norma transitoria richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina estesa agli artt. citati; la Corte ha ritenuto che la disciplina invocata non valga a favore del ricorrente nel caso concreto, per le ragioni indicate (presenza dell'imputato per procura speciale).

  • L. 9 agosto 2024, n.114 (richiamata)

    Citata per spiegare la modifica dell'art. 581, comma 1-quater, che ne ha circoscritto l'applicazione al difensore d'ufficio; la Corte ha usato tale modifica per sostenere che, quando il difensore non è d'ufficio e ha procura speciale, il difensore dell'imputato non beneficia della speciale tutela prevista per l'imputato giudicato in assenza.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha conferito procura speciale al difensore per ottenere il giudizio abbreviato, l'imputato si considera presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter c.p.p.; quindi non si applicano le maggiorazioni di termini previste per l'imputato giudicato in assenza.
  • La mera indicazione formale di "assenza" dell'imputato nella sentenza non è sufficiente ad attivare le tutele (es. proroga di 15 giorni) previste per l'imputato giudicato in assenza se, nei fatti, la scelta del rito è stata fatta dal difensore munito di procura speciale.
  • La proroga di 15 giorni per il difensore prevista dall'art. 585, comma 1-bis, opera solo quando ricorrono le condizioni sostanziali previste (imputato effettivamente giudicato in assenza) e non quando l'imputato è da considerare presente per effetto della procura speciale al difensore.
  • Occorre verificare la natura del mandato difensivo (procura speciale vs difensore d'ufficio): le modifiche normative e le interpretazioni giurisprudenziali possono limitare l'applicabilità di tutele procedurali a favore del difensore d'ufficio in modo diverso rispetto al difensore di fiducia.
  • Per calcolare la tempestività dell'impugnazione, è essenziale determinare correttamente il termine iniziale (data di notifica all'imputato o al difensore, a seconda dei casi) e non basarsi su indicazioni formali contenute nella sentenza; in caso di dubbio, è prudente proporre l'impugnazione nei termini ordinari o chiarire immediatamente tramite istanza straordinaria o verifiche processuali.

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