Cassazione Penale, Ordinanza n. 39722/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un patteggiamento definito dal GIP con applicazione della pena concordata di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per omicidio preterintenzionale. Il ricorrente deduceva, in via principale, l'erronea qualificazione giuridica del fatto; in subordine, l'illegalità della pena; chiedeva inoltre, sempre subordinatamente, di sollevare questione di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio minimo previsto dall'art. 584 c.p., ritenuto irragionevole in generale, e, ancora in subordine, per la mancata previsione di una diminuente per fatti di lieve entità. La Corte ha ritenuto la doglianza sulla qualificazione giuridica inammissibile perché, nel patteggiamento, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo per errore manifesto, cioè per una qualificazione palesemente eccentrica e non opinabile rispetto al capo di imputazione; nel caso concreto la riqualificazione da omicidio doloso a omicidio preterintenzionale era stata espressamente chiarita dal giudice e posta a base dell'accordo tra le parti. Sono state dichiarate inammissibili anche le censure sull'illegalità della pena e le correlate questioni di legittimità costituzionale, perché la pena rientrava nella cornice edittale e non vi era spazio, nel perimetro del patteggiamento, per invocare una diminuzione per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che non sussistesse errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, né illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la pena concordata era interna alla cornice edittale. Ha inoltre escluso la rilevanza, in questa sede, delle questioni costituzionali prospettate dal ricorrente.
Norme richiamate
erronea qualificazione giuridica del fatto
Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza è ammesso per erronea qualificazione giuridica del fatto solo in caso di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica e non opinabile rispetto al capo di imputazione.
La verifica della correttezza dell'accordo sulla pena va compiuta sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi del ricorso.
È richiamato per il trattamento sanzionatorio minimo dell'omicidio preterintenzionale, ritenuto espressione di discrezionalità legislativa ragionevole.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
- Non è ammissibile un ricorso che denunci in modo generico o non autosufficiente una violazione di legge non desumibile con immediatezza dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza di patteggiamento.
- Le doglianze sull'illegalità della pena sono deducibili in cassazione nel patteggiamento solo se la pena concordata esce dalla cornice edittale; se la pena è legale, la censura è inammissibile.
- Le questioni di legittimità costituzionale non possono essere utilizzate per superare limiti intrinseci del patteggiamento quando la censura poggia su presupposti incompatibili con la scelta negoziale delle parti, come l'invocazione della particolare tenuità del fatto.
- Nel patteggiamento, la valutazione del giudice di legittimità resta circoscritta al contenuto dell'imputazione, alla motivazione essenziale della decisione e ai motivi dedotti, senza riesame del merito oltre tali confini.
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