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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3402/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello confermativa della condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sostenendo che il veicolo guidato fosse un ciclomotore e non un motoveicolo ricompreso nella fattispecie incriminatrice. Il vizio denunciato era quindi di motivazione e di errata identificazione del tipo di veicolo, con la conseguenza che la condotta non sarebbe stata punibile ai sensi dell'art. 73.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: esaminata la targa e la normativa sul formato delle targhe, ha concluso che si trattava di un ciclomotore (cilindrata non superiore a 50 c.c.). Alla luce della giurisprudenza consolidata, la guida senza patente di un ciclomotore non integra il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n.159/2011, che riguarda autoveicoli e motoveicoli per i quali è richiesta la patente. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma incriminatrice punisce chi, sottoposto a misura di prevenzione personale, conduce veicoli per i quali sia richiesta la patente; la Corte ha interpretato che la fattispecie non ricomprende i ciclomotori (per i quali è previsto il certificato di idoneità e non la patente).

  • Codice della strada (modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120) e relativo regolamento di esecuzione

    La disciplina sul formato e sulla composizione delle targhe consente di inferire la categoria del veicolo (in base alla serie alfanumerica); la Cassazione ha usato tali criteri per stabilire che il mezzo era un ciclomotore.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la trattazione scritta del giudizio di cassazione: il processo si è svolto a trattazione scritta in mancanza di diversa sollecitazione di parte.

  • Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 58468/2018 Signorelli; Sez. 1, n. 6752/2018 Miceli)

    Principio consolidato che esclude la configurabilità dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 quando il mezzo guidato sia un ciclomotore: il reato richiede la guida di veicoli per i quali è prevista la patente.

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. n.159/2011 riguarda solo la conduzione di autoveicoli e motoveicoli per i quali è richiesta la patente; la guida di un ciclomotore non rientra in tale reato.
  • Se nel capo d'imputazione non è esplicitata la cilindrata o la precisa qualificazione del veicolo, il giudice può ricostruirne la natura anche attraverso elementi tecnici come la serie alfanumerica della targa e la normativa sulle targhe.
  • Per il difensore: contestare la qualificazione del veicolo è una linea difensiva valida quando manchino elementi probatori certi sulla natura del mezzo; chiedere l'acquisizione di accertamenti tecnici o la verifica formale della targa può portare all'assoluzione o all'annullamento per insussistenza del fatto.
  • Per l'accusa: è opportuno indicare con precisione nel capo d'imputazione la tipologia e le caratteristiche tecniche del veicolo (es. cilindrata) e produrre prove che consentano di escludere che si tratti di un ciclomotore, al fine di evitare inutili doglianze in sede di cassazione.
  • In termini interpretativi generali: quando una norma penale fa riferimento a veicoli per i quali è richiesta la patente, non può essere estesa ai mezzi per i quali è previsto un diverso titolo (es. certificato di idoneità per i ciclomotori).

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