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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26946/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato, per la parte di interesse, la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. di Rimini, che aveva riconosciuto la responsabilità di tre imputati per concorso in rapina aggravata, lesioni personali aggravate e minacce aggravate, commessi il 3 agosto 2020. In cassazione, il difensore ha proposto un motivo unico deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate in ragione della modesta entità dei fatti e delle condizioni personali degli imputati. Con memoria difensiva è stata ulteriormente ribadita la questione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non è deducibile nei termini prospettati in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, perché la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da evidenti illogicità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La doglianza proposta come vizio di motivazione è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità, perché non supera il limite del controllo della Corte di cassazione sulla tenuta logica della motivazione impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché la decisione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivamente deducibile, non potendo trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Ai fini del rigetto della richiesta di attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Se la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è immune da manifeste illogicità, la censura in cassazione è manifestamente infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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