Cassazione Penale, Sentenza n. 22881/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (in particolare violazione dell'art. 192 c.p.p.) in relazione all'affermazione di responsabilità. Si contestava che la Corte d'assise d'appello, pur avendo rinnovato l'istruttoria e riesaminato due collaboratori, non aveva fornito la "motivazione rafforzata" richiesta quando si riforma in senso sfavorevole una sentenza assolutoria basata principalmente su dichiarazioni di collaboratori. La difesa ha rilevato la mancata analitica comparazione tra le dichiarazioni rese nelle diverse fasi (indagini, dibattimento di primo grado, nuovo esame in appello), l'omessa valutazione delle incongruenze e delle dichiarazioni de relato, e la mancata confutazione puntuale delle ragioni che avevano giustificato l'assoluzione in primo grado (sospensione/congelamento del mandato omicidiario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise di Appello di Napoli. La Corte ha censurato la motivazione della sentenza d'appello come carente: l'organo d'appello non ha adeguatamente confrontato e confutato le argomentazioni del giudice di primo grado né spiegato perché le dichiarazioni rese molti anni dopo dovessero avere prevalente affidamento rispetto alle precedenti. La Corte ha richiamato i principi secondo cui, in assenza di elementi nuovi, la riforma di un'assoluzione richiede argomentazioni di "forza persuasiva superiore" e, quando si rinnovano prove dichiarative, occorre motivare specificamente il diverso apprezzamento della loro attendibilità.
Norme richiamate
Criteri per la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni/collaboratori; richiede una valutazione analitica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni e giustificazione del convincimento giudiziale
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Prevede che, quando la sentenza assolutoria è impugnata dall'accusa e la controversia riguarda la valutazione di prove dichiarative, il giudice d'appello debba, in generale, disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; richiede speciali cautele nel riesame di prove dichiarative
art. 110, 575, 577 n.3 e 416-bis cod. pen. (imputazione di merito)
Norme sostanziali che definiscono i reati contestati in primo luogo (concorso in omicidio aggravato e associazione di tipo mafioso); risultano indicate per il quadro accusatorio ma il decisivo vizio di motivazione non riguardava la qualificazione normativa dei fatti
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U. n. 18620/2017 Patalano, Sez. U. Dasgupta ecc.)
Consolidati principi secondo cui, per riformare un'assoluzione senza elementi nuovi, il giudice d'appello deve fornire una "motivazione rafforzata" che confuti specificamente le ragioni dell'assoluzione e dimostri perché la diversa valutazione della prova sia giustificata
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello riforma in peius un'assoluzione basata su dichiarazioni (collaboratori/testimoni), il giudice d'appello deve fornire una motivazione rafforzata che confuti puntualmente le ragioni dell'assoluzione e giustifichi la diversa valutazione della prova dichiarativa
- Se la riforma si fonda su rinnovate dichiarazioni, non è sufficiente affermare genericamente che le nuove risultano più credibili: occorre comparare analiticamente le dichiarazioni rese nelle varie fasi, spiegando le discrepanze e i motivi della superiore attendibilità delle versioni successive
- L'acquisizione di sentenze passate in giudicato relative ad altri concorrenti può integrare elementi di valutazione, ma non sopperisce all'obbligo del giudice d'appello di motivare il perché tali elementi rendano insostenibile la precedente decisione assolutoria
- La presenza di dichiarazioni de relato o di affermazioni molto postume comporta un onere motivazionale maggiore: il giudice deve valutare attendibilità intrinseca (coerenza, dettaglio, contraddizioni) ed estrinseca (tempistica, contesto, interessi del dichiarante)
- In assenza di nuovi elementi decisivi, la riforma di un'assoluzione richiede argomentazioni di "forza persuasiva superiore" rispetto alla valutazione originaria; altrimenti la decisione è suscettibile di annullamento per vizio di motivazione
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