Cassazione Penale, Ordinanza n. 33335/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per furto aggravato e di un coimputato alla medesima pena per ricettazione. Nel ricorso per cassazione il primo imputato ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede; il secondo ha contestato la motivazione sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto e ceduto; entrambi hanno inoltre censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure replicassero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica specifica alle ragioni della sentenza impugnata. Ha confermato, quanto al furto, la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, osservando che la merce era esposta sullo scaffale di un centro commerciale senza sorveglianza continuativa idonea a impedire la sottrazione. Quanto alla ricettazione, ha ritenuto logicamente motivata la prova della consapevolezza della provenienza illecita, desunta dalla ricezione della refurtiva dal coimputato, dalla cessione immediata a terzi, dal danneggiamento del bene e dal prezzo manifestamente inferiore al valore. Ha infine ritenuto correttamente negata la particolare tenuità del fatto, poiché la valutazione complessiva ex art. 131-bis c.p. ha evidenziato la non occasionalità della condotta per la recidiva specifica. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624, 625, n. 2 e n. 7, e 62, n. 4 c.p.
richiamati come base della condanna per furto aggravato; la Corte ha confermato in particolare l’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede di cui all’art. 625, n. 7 c.p.
richiamato quale titolo di reato per la ricettazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla consapevolezza della provenienza illecita della cosa.
l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è esclusa solo se sussistono, in concreto, sorveglianza e controllo continuativi e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione del bene.
la particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fatto concreto; nel caso concreto è stata esclusa per la non occasionalità della condotta.
utilizzato come parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini dell’art. 131-bis c.p.
non citato come articolo, ma la motivazione fa riferimento alla recidiva specifica quale indice della non occasionalità della condotta.
implicito nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre censure già esaminate dai giudici di merito: occorre una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- In materia di furto, l’aggravante della cosa esposta alla pubblica fede ricorre quando la cosa sia accessibile senza un presidio continuativo, costante e concretamente idoneo a impedire la sottrazione; la semplice collocazione in un esercizio commerciale non esclude l’aggravante se manca un controllo effettivo.
- La consapevolezza della provenienza illecita nel reato di ricettazione può essere desunta da elementi sintomatici concordanti, quali il modo di acquisizione del bene, lo stato materiale della res, la successiva cessione immediata e un prezzo di vendita macroscopicamente inferiore al valore.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva del caso concreto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; essa può essere negata quando la condotta non appaia occasionale.
- La presenza di recidiva specifica può legittimare il giudizio di non occasionalità della condotta e quindi ostare al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →