Cassazione Civile, Ordinanza n. 15525/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce dal ritardo di un volo Torino-Bari dell'11 aprile 2022. In primo grado la passeggera otteneva dal Giudice di pace la condanna della compagnia aerea al pagamento di 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 5 Reg. CE n. 261/2004, ma venivano negati sia gli interessi maturati sia le spese stragiudiziali sostenute per ottenere il pagamento prima del giudizio. In appello il Tribunale di Milano confermava la compensazione pecuniaria, riconosceva anche gli interessi legali sulla somma di 250 euro, ma rigettava la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali; inoltre liquidava le spese del grado di appello in misura molto bassa e in parte compensate. La soccombente propone ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del D.M. 55/2014 per avere il giudice liquidato compensi inferiori ai minimi tariffari e per aver omesso di considerare la fase istruttoria/trattazione; 2) violazione dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 per mancato aumento del 30% dei compensi in presenza di atti redatti con link ipertestuali; 3) violazione dell'art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 115/2002, assumendo l'illegittimità del dimezzamento del contributo unificato/riparto delle spese; 4) violazione dell'art. 20 D.M. 55/2014 in tema di autonomia e risarcibilità delle spese stragiudiziali per la gestione della pratica; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda sulle spese stragiudiziali fosse stata erroneamente qualificata come rimborso di somma versata anziché come domanda di condanna al pagamento.
La decisione
La Corte accoglie il primo, il quarto e il quinto motivo; dichiara inammissibili il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente ai capi censurati e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte afferma, quanto alle spese di lite, che il giudice non può scendere sotto i minimi tariffari del D.M. 55/2014 e che la fase di trattazione/istruzione spetta anche se non vi è stata istruzione probatoria, essendo sufficiente la trattazione della causa e l'esame degli scritti difensivi. Quanto alle spese stragiudiziali, la Corte ribadisce che esse possono costituire danno emergente risarcibile e non possono essere escluse perché l'incaricato non abbia ottenuto il pagamento prima del giudizio, se comunque l'azione giudiziale è stata necessaria. È invece inammissibile la censura sulla maggiorazione per atti informatici, per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., e inammissibile quella sul contributo unificato perché la norma invocata riguarda il diverso processo amministrativo e comunque la sentenza aveva disciplinato le spese di lite, non il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 Reg. CE 261/2004
fonte del diritto alla compensazione pecuniaria per il ritardo del volo.
in assenza di diversa convenzione, la liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i valori minimi; il giudice non può scendere al di sotto di essi.
ha modificato il D.M. n. 55/2014, ma non ha inciso sul carattere inderogabile dei minimi tariffari richiamati dalla Corte.
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014
la fase di trattazione/istruttoria comprende anche l'esame degli scritti e documenti delle altre parti; per il relativo compenso è sufficiente la trattazione della causa anche senza istruzione probatoria.
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014
la maggiorazione per atti con tecniche informatiche non opera automaticamente, ma richiede prova dell'idoneità degli strumenti utilizzati ad agevolare la consultazione e la navigazione degli atti e allegati.
art. 13, comma 6-bis, D.P.R. n. 115/2002
la censura è ritenuta inconferente perché la disposizione riguarda il processo amministrativo; non attiene al riparto delle spese di lite oggetto della sentenza impugnata.
le spese per assistenza stragiudiziale possono essere autonome e risarcibili quando costituiscono danno emergente connesso alla necessità di agire in giudizio.
la censura mirava a contestare la qualificazione della domanda sulle spese stragiudiziali; la Corte ne valuta la fondatezza in relazione alla corretta domanda di pagamento/rimborso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicato in modo adeguato il contenuto degli atti e la concreta idoneità dei link ipertestuali.
Massime di principio
- Quando la liquidazione dei compensi professionali avviene secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, il giudice non può riconoscere importi inferiori ai valori minimi previsti dalla tabella applicabile, salvo diversa convenzione tra le parti.
- La fase di trattazione/istruzione deve essere remunerata anche in assenza di attività istruttoria in senso stretto, essendo sufficiente lo svolgimento della trattazione della causa e l'esame degli scritti difensivi e dei documenti avversari.
- La maggiorazione del compenso per atti predisposti con strumenti informatici che agevolino consultazione e navigazione non opera in modo automatico: chi la invoca deve allegare e dimostrare specificamente l'idoneità concreta della tecnica utilizzata.
- Le spese sostenute per assistenza stragiudiziale possono integrare danno emergente risarcibile quando siano state rese necessarie dall'inadempimento e dall'assenza di soddisfazione in via stragiudiziale, senza che rilevi in senso ostativo il mancato risultato dell'attività del professionista incaricato.
- La qualificazione della domanda e la liquidazione delle spese devono essere scrutinati in modo coerente con il petitum sostanziale e con il contenuto effettivo della statuizione impugnata; censure non specifiche o inconferenti sono inammissibili.
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