Cassazione Civile, Ordinanza n. 22612/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda differenze retributive spettanti a una dipendente, a seguito del giudiziale riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta e dell'inquadramento come redattore ordinario. La lavoratrice ha chiesto il pagamento delle differenze per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 agosto 2013, sostenendo che una precedente sentenza irrevocabile avesse già accertato il suo diritto alla qualifica con decorrenza dall'8 marzo 2006 e, con esso, la maturazione degli scatti di anzianità; secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe violato il giudicato esterno e omesso di pronunciarsi sull'eccezione svolta in tal senso, oltre a riconoscere una distinzione tra redattore ordinario con meno di 30 mesi e con oltre 30 mesi di anzianità incompatibile con il giudicato. La società ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello non ha omesso di decidere sulla questione del giudicato esterno, ma ha interpretato la precedente sentenza del 2013 nel senso che essa avesse riconosciuto solo il diritto all'inquadramento come redattore ordinario con decorrenza dall'8 marzo 2006, senza affermare anche una anzianità già utile per gli scatti o l'equivalenza con la qualifica di redattore con oltre 30 mesi. Ha inoltre osservato che la sentenza del 2013 non conteneva alcuna specificazione sull'anzianità né richiami alla disciplina contrattuale, sicché non era configurabile la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge, in relazione a giudicato e norme processuali e sostanziali.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la questione del giudicato esterno è stata esaminata, seppure con interpretazione sfavorevole alla ricorrente.
La Corte afferma che non vi è violazione del giudicato interno/irrevocabilità, poiché la sentenza precedente non conteneva il preteso accertamento sugli scatti di anzianità.
Il giudicato esterno deve essere interpretato dal giudice di legittimità come elemento normativo; nel caso concreto la sua portata non comprendeva il diritto agli scatti nei termini prospettati dalla ricorrente.
È richiamato insieme all'art. 2909 c.c. nel motivo, ma la Corte esclude la denunciata violazione perché non ricorreva il contenuto di giudicato asserito.
È menzionato per la riserva di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 11 CNLG
"redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale"; "redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale"
La Corte osserva che la disposizione distingue due fasce di anzianità, ma che la sentenza del 2013 non usava la locuzione contrattuale 'redattore ordinario' né ne chiariva l'equivalenza con una delle due fasce.
art. 13 CNLG
"aumenti periodici di anzianità"; "redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale"
La Corte richiama la norma per evidenziare che gli scatti spettano, per la qualifica indicata dal contratto, secondo una disciplina che non è stata espressamente oggetto della precedente sentenza e che non consente di desumere automaticamente il diritto prospettato.
art. 16 CNLG
È menzionato solo per la tabella dei minimi di stipendio allegata, senza che la Corte ne ricavi un effetto favorevole alla ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato quale base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno va interpretato come elemento normativo: la sua esistenza e portata possono essere accertate direttamente dalla Corte di cassazione, che può riesaminare il contenuto della precedente decisione per verificarne l'effettiva estensione precettiva.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito esamina la questione dedotta, ancorché la risolva mediante una interpretazione della sentenza precedente diversa da quella sostenuta dalla parte.
- L'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato vincola solo nei limiti del decisum effettivo: se la pronuncia riconosce un diritto a una qualifica con una certa decorrenza, non può ritenersi automaticamente compreso, senza specifica statuizione, anche il diverso profilo della decorrenza degli scatti di anzianità o dell'equivalenza con una diversa fascia contrattuale.
- Non è consentito estendere il giudicato a contenuti non espressamente o logicamente implicati dalla precedente decisione, soprattutto quando la sentenza non richiami la disciplina contrattuale che si pretende vincolante.
- Quando il rapporto tra qualifica e anzianità è regolato dal contratto collettivo, l'attribuzione giudiziale di una qualifica va letta secondo il contenuto testuale della decisione precedente, senza sovrapporre automaticamente denominazioni non coincidenti con quelle contrattuali.
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