Cassazione Penale, Ordinanza n. 35196/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell’imputato ha chiesto la revoca o la modifica del provvedimento del 25 febbraio 2026, con cui il consigliere delegato all’esame preliminare dei ricorsi aveva riqualificato il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis c.p.p. e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica. La Corte ha esaminato l’istanza e l’ha dichiarata inammissibile perché diretta contro un provvedimento non impugnabile. Ha inoltre rilevato che la qualificazione preliminare ha natura ordinatoria e prosecutoria, ma non vincolante, e che l’imputato potrà far valere le proprie ragioni nel giudizio di opposizione previsto dall’art. 410 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 16 luglio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento del 25 febbraio 2026. Ha precisato che le indicazioni del magistrato delegato all’esame preliminare, adottate nella fase degli atti preliminari, non sono vincolanti né per la sezione della Corte di cassazione competente né per il giudice cui gli atti sono trasmessi e non hanno natura decisoria, poiché non impediscono una successiva decisione sull’impugnazione fondata su una diversa qualificazione. Nessun pregiudizio deriva quindi dalla determinazione contestata, poiché le ragioni dell’interessato potranno essere fatte valere nel giudizio di opposizione ex art. 410 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Esaminata l’istanza con la quale il difensore di Gianluca Roggero ha chiesto la revoca e/o la modifica del provvedimento del 25/02/2026 con il quale con il quale il Consigliere della Prima sezione penale della Corte di cassazione delegato all’esame preliminare dei ricorsi ha riqualificato il ricorso presentato nell’interesse del predetto in reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. ed ha, per l’effetto, disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo per l’ulteriore corso;
La disposizione è richiamata per identificare la norma in base alla quale il ricorso originario era stato riqualificato in reclamo; la Corte non esamina nel merito i presupposti di tale riqualificazione.
Si è, infatti, da tempo chiarito che le indicazioni offerte dai magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi - individuati in forza della delega loro conferita dal Primo Presidente ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. -, non assumono carattere vincolante, tanto nei confronti della apposita Sezione della Corte di Cassazione designata ex art. 169-bis disp. att. cod. proc. pen., tanto nei confronti del giudice al quale gli atti siano stati restituiti in ragione dell'operata qualificazione dell'impugnazione;
La delega prevista dalla norma individua i magistrati addetti all’esame preliminare; le loro indicazioni sulla qualificazione e sulla trasmissione dell’impugnazione non vincolano né la sezione competente né il giudice destinatario degli atti.
art. 169-bis disp. att. c.p.p.
Si è, infatti, da tempo chiarito che le indicazioni offerte dai magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi - individuati in forza della delega loro conferita dal Primo Presidente ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. -, non assumono carattere vincolante, tanto nei confronti della apposita Sezione della Corte di Cassazione designata ex art. 169-bis disp. att. cod. proc. pen., tanto nei confronti del giudice al quale gli atti siano stati restituiti in ragione dell'operata qualificazione dell'impugnazione;
La sezione designata ai sensi della disposizione non è vincolata dalle indicazioni preliminari sulla qualificazione dell’impugnazione.
ritenuto, inoltre, che nessun pregiudizio può da detta determinazione scaturire in danno del ricorrente posto che costui potrà far valere le sue ragioni nel giudizio di opposizione di cui all’art. 410 cod. proc. pen.
La possibilità di far valere le proprie ragioni nel giudizio di opposizione previsto dalla norma esclude che la riqualificazione e trasmissione preliminare degli atti arrechino un pregiudizio processuale al ricorrente.
Massime di principio
- Le indicazioni sulla qualificazione dell’impugnazione formulate dal magistrato delegato all’esame preliminare hanno natura ordinatoria e prosecutoria, non decisoria, e non vincolano né la sezione della Corte di cassazione né il giudice cui gli atti sono trasmessi.
- Un provvedimento preliminare di riqualificazione e trasmissione degli atti, privo di carattere vincolante e che non preclude una decisione successiva sull’impugnazione secondo una diversa ratio decidendi, non è autonomamente impugnabile.
- Non sussiste pregiudizio processuale per effetto della riqualificazione preliminare quando l’interessato può far valere le proprie ragioni nel giudizio di opposizione previsto dalla legge.
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