Cassazione Civile, Ordinanza n. 29516/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due contribuenti poi deceduti nel corso del giudizio di primo grado, di due avvisi di accertamento con cui era stata rideterminata la rendita catastale. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inesistente la notificazione dell'atto di appello eseguita presso il difensore domiciliatario dei contribuenti dopo il loro decesso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 330, comma 1, e 164 c.p.c., nonché degli artt. 1722, n. 4, e 1723, comma 2, c.c., sostenendo che la costituzione in giudizio delle eredi legittime degli appellati aveva sanato il vizio della notifica dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore non dichiarata o notificata alle altre parti, opera l'ultrattività del mandato alla lite e la notificazione dell'impugnazione presso il difensore domiciliatario è idonea; inoltre, quando l'appello sia stato notificato al procuratore della parte deceduta e non agli eredi, la nullità della notifica è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio degli eredi, senza che vi sia passaggio in giudicato della sentenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, se non dichiarata o notificata alle altre parti, non impedisce l'operatività della regola dell'ultrattività del mandato alla lite.
È ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte deceduta, in virtù dell'ultrattività del mandato, anche se l'evento interruttivo è conosciuto aliunde dal notificante.
La nullità della notificazione dell'atto di impugnazione è sanabile per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione degli eredi.
Richiamato in relazione all'estinzione del mandato per morte del mandante, ma superato nel processo dalla regola dell'ultrattività della procura alle liti.
Richiamato in relazione agli effetti della procura, ma non ostativo alla notificazione dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario nel processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
La notificazione della sentenza al procuratore è idonea a far decorrere il termine per impugnare nei confronti della parte deceduta o incapace.
art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.
La sua violazione, per omessa corretta indicazione del destinatario dell'impugnazione, comporta una nullità sanabile e non l'inesistenza dell'atto.
Gli eventi di morte o perdita di capacità della parte incidono sul processo secondo le regole dell'interruzione, ma non escludono la sanatoria della notifica dell'impugnazione.
Usato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo civile, la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, se non formalmente dichiarata o notificata, non interrompe automaticamente l'efficacia esterna del rapporto processuale verso i terzi e consente la notificazione dell'impugnazione presso il difensore domiciliatario.
- La notificazione dell'impugnazione eseguita presso il procuratore della parte deceduta integra, al più, una nullità e non un'inesistenza dell'atto quando il destinatario è individuabile secondo le regole del processo.
- La costituzione in giudizio degli eredi sana con efficacia retroattiva la nullità della notificazione dell'impugnazione, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In tema di impugnazioni, l'errore nella individuazione del destinatario della notificazione va valutato alla luce del principio di raggiungimento dello scopo dell'atto, con preferenza per la sanatoria della nullità rispetto alla sanzione dell'inesistenza.
- L'ultrattività del mandato alla lite consente di considerare, ai fini processuali, ancora esistente il rapporto difensivo con il procuratore della parte deceduta fino a che l'evento non sia formalmente portato a conoscenza del processo.
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