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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03686/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina due ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di due imputati, con attenuanti generiche e pena sospesa, per due episodi di reato commessi in concorso ex art. 110 c.p. e art. 2 del d.lgs. 74/2000, in relazione a fatti del 24 settembre 2015 e del 16 ottobre 2016 avvenuti a Mondovì. Il primo imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la conferma del giudizio di colpevolezza; il secondo imputato articolava tre motivi, due sovrapponibili, con i quali chiedeva una rivalutazione delle prove e negava il proprio ruolo consapevole, oltre a censurare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. La Corte ritiene che le doglianze siano in sostanza una richiesta di rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di appello, i quali avevano valorizzato: per il primo imputato, il suo essere amministratore di fatto della società pur senza carica formale; per il secondo, il ruolo di prestanome consapevole e la messa a disposizione della smart-card di firma digitale per consentire la formale approvazione da parte del legale rappresentante. Quanto all'attenuante ex art. 114 c.p., la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo adeguato le ragioni ostative al riconoscimento della partecipazione di minima importanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché generici o diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e completa. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato in relazione ai due episodi contestati.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Indicato come disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata nei due gradi di merito; il testo non specifica oltre il contenuto della fattispecie.

  • art. 114 c.p.

    La Corte conferma il diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, ritenendo congruamente motivato il giudizio di merito sulle ragioni ostative al suo riconoscimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione logica, completa e sorretta da elementi probatori specifici.
  • La censura è manifestamente infondata quando si limita a riproporre temi già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio alla ricostruzione operata dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Il riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza richiede una specifica verifica delle concrete modalità del contributo fornito; se il giudice di merito ne spiega adeguatamente l'esclusione, la censura che sollecita un diverso apprezzamento è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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