Cassazione Penale, Sentenza n. 11602/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per carenza di motivazione relativa al periculum in mora nel decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il ricorrente ha censurato l'omessa spiegazione del rischio di dispersione del patrimonio e ha contestato l'integrazione effettuata dal tribunale del riesame che aveva ritenuto presente una motivazione 'insita' nella confiscabilita del bene richiamando un precedente di questa Corte. Inoltre il ricorrente ha fatto valere la documentata capienza societaria, l'ampio lasso di tempo tra i fatti e il sequestro e l'assenza di condotte rivolte a occultare beni, elementi che avrebbero dovuto escludere il periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, discostandosi dalla motivazione del tribunale del riesame. Ha affermato che, alla data del provvedimento (marzo 2023), l'indirizzo delle Sezioni Unite che impone la motivazione del periculum in mora era consolidato e dunque la mancata spiegazione non poteva essere considerata una scelta motivazionale valida. Ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del tribunale del riesame del 29/06/2023 sia l'ordinanza del GIP del 14/03/2023 e ha disposto la restituzione di quanto era stato sottoposto a sequestro all'avente diritto. Ha inoltre ordinato la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, codice di procedura penale
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche sul periculum in mora, collegandolo alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio
Norma richiamata come fondamento della confisca diretta alla quale il sequestro era finalizzato
Sezioni Unite, sentenza 24/06/2021 n. 36959
Sez. U., 24/06/2021, n. 36959
Ha stabilito l'obbligo di motivazione del periculum in mora anche nei sequestri finalizzati alla confisca, salvo l'ipotesi limitata delle cose la cui confiscabilita e prevista ex lege, dove la motivazione puo limitarsi all'appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili
Sezione III, sentenza 13/05/2022 n. 39846
Sez. III, 13/05/2022, n. 39846
Era stata richiamata dal tribunale del riesame per sostenere che il Gip avrebbe comunque formulato una motivazione; la Corte di Cassazione, nel caso in esame, ha distinto questo precedente alla luce del successivo indirizzo delle Sezioni Unite, ritenendo che non potesse sanare la carenza motivazionale
d.lgs. 74/2000 (comma richiamato)
artt. 110 c.p.; art. 81 cpv.; 10 quater comma 2 d.lgs. 74/2000
Normativa penale e fiscale richiamata quale ambito sostanziale dei reati per i quali era stato disposto il sequestro
art. 626 codice di procedura penale
Norma procedurale che regola la comunicazione al Procuratore Generale della decisione di annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. richiede una motivazione specifica e concisa anche circa il periculum in mora; la mancata motivazione e vizio formale idoneo all'annullamento.
- La sola affermazione della confiscabilita astratta del bene non sostituisce la necessaria valutazione del pericolo di dispersione del patrimonio; l'eccezione concerne limitatamente i beni la cui confiscabilita e prevista ex lege (cose-strumento del reato).
- I tribunali non possono sanare ex post la carenza motivazionale del Gip con argomentazioni apodittiche: se manca la motivazione richiesta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, il vizio e insanabile e il provvedimento va annullato.
- In valutazioni sul periculum vanno considerati elementi fattuali concreti quali la capienza patrimoniale della societa, il decorso del tempo tra i fatti e il sequestro e l'esistenza di condotte dirette a occultare o dissipare i beni; la loro assenza indebolisce la sussistenza del periculum.
- Quando il sequestro viene annullato senza rinvio e disposta la restituzione, la cancelleria deve notificare la decisione al Procuratore Generale per le eventuali consequenze di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
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