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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27913/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p. per avere l'imputato riferito a due superiori che il sig. Di Spirito "rompeva le palle a tutte le donne....cosa che faceva anche quando lavorava alla stazione di Minturno". Il ricorrente, tramite difensore, ha sollevato tre motivi: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per mancata escussione della teste Ersilia di Libero e per la revoca illegittima della rinnovazione istruttoria disposta ex art. 603 c.p.p.; (2) violazione di legge e vizio motivazionale per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (art. 102 c.p.p.), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa; (3) vizio di motivazione e violazione di legge sul punto centrale: la frase contestata, se valutata nel contesto, è volgare ma non idonea a ledere l'onore e la reputazione, inoltre la veridicità dei fatti denunciati dall'imputato e la prova della condotta del pubblico ufficiale (anche tramite testimonianze e il trasferimento d'ufficio dell'appuntato a seguito di procedimento disciplinare) escluderebbero l'elemento psicologico del reato e renderebbero operante l'eccezione di verità.

La decisione

La Corte (Sezione penale) ha ritenuto il terzo motivo fondato e assorbente degli altri due. Ha ritenuto che la frase "rompeva le palle a tutte le donne....cosa che faceva anche quando lavorava alla stazione di Minturno" non avesse intrinsecamente idoneità offensiva tale da ledere la reputazione, soprattutto valutata nel contesto e alla luce di elementi che ne attestavano la veridicità (testimonianze e trasferimento d'ufficio dell'interessato). Per questi motivi la Corte ha ritenuto il fatto non sussistente e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. (Si segnala che il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiesta non accolta sul merito dalla Corte.)

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La norma disciplina il reato di diffamazione. La Corte ha valutato che, per integrare il reato, l'espressione deve avere effettiva idoneità offensiva alla reputazione; nel caso concreto tale requisito è stato escluso considerando il contesto, la pertinenza e la proporzionalità dell'espressione e gli elementi di veridicità.

  • art. 603 c.p.p. (rinnovazione istruttoria)

    La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria può essere disposta dal giudice; nel ricorso si deduceva la revoca illegittima della rinnovazione. La Corte ha ritenuto irrilevante la mancata escussione della teste richiesta poiché il compendio probatorio risultava già completo e la testimonianza non decisiva rispetto alla veridicità della frase.

  • art. 102 c.p.p. (legittimo impedimento e sostituzione del difensore)

    La norma consente il rinvio per legittimo impedimento del difensore salvo la designazione di un sostituto. Il ricorrente lamentava il rigetto dell'istanza di rinvio; la Corte ha ritenuto tale doglianza assorbita dalla decisione di merito sul carattere non offensivo della frase e dalla conclusione di non sussistenza del fatto.

Massime di principio

  • Una espressione volgare non è automaticamente diffamatoria: occorre valutare la sua idoneità a ledere la reputazione nel contesto concreto, tenendo conto di pertinenza e proporzionalità rispetto al fatto narrato.
  • La veridicità della notizia (exceptio veritatis) e l'esistenza di elementi esterni che la corroborano (testimonianze, provvedimenti disciplinari) possono escludere il dolo e l'integrazione del reato di diffamazione.
  • Nella valutazione della diffamazione il giudice deve considerare il contesto dialettico complessivo: toni forti possono essere giustificati se pertinenti e proporzionati alla critica o al fatto denunciato.
  • Le doglianze procedurali (mancata escussione di testi, rigetto di rinvii per legittimo impedimento) possono essere assorbite se il giudice di legittimità ritiene che, anche ammettendole, l'elemento decisivo (es. la sussistenza del fatto) rimanga insoddisfatto.
  • Se dalle risultanze processuali emerge che il fatto non sussiste, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio; ciò avviene quando la valutazione di merito conduce alla esclusione della condotta penalmente rilevante.
  • Per la difesa è utile sempre documentare e, se possibile, ottenere elementi oggettivi (testimonianze, atti disciplinari) che possano dimostrare la veridicità di affermazioni potenzialmente offensive.

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