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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10458 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania relativa a un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP dell'anno 2002. L'Ufficio sosteneva che l'acquisto della partecipazione nella società SAME s.r.l., proprietaria di un terreno, seguito dall'acquisto del terreno al costo storico e dalla svalutazione della partecipazione, costituisse un'operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e un abuso del diritto, finalizzato a ottenere la deduzione di una perdita che non sarebbe stata conseguibile mediante il diretto acquisto e ammortamento del terreno. Contestava inoltre l'omessa o insufficiente motivazione della CTR su diversi rilievi dell'accertamento e sulla deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I motivi relativi ai vizi di motivazione sono stati dichiarati inammissibili per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, poiché non indicavano adeguatamente il fatto controverso, la decisività e le ragioni dell'insufficienza motivazionale. Il motivo sulla violazione dell'art. 37-bis e dei principi sull'abuso del diritto è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte ha confermato che l'Amministrazione deve provare sia il disegno elusivo sia l'alterazione irragionevole degli schemi negoziali, ma ha ritenuto che la CTR avesse correttamente escluso, con valutazione di fatto non censurabile in cassazione, la sussistenza di tali presupposti nel caso concreto. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis

    Il divieto di operazioni elusive non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta.

    Un insieme coordinato di operazioni, pur formalmente lecite, può essere disconosciuto se il suo elemento predominante è l'elusione fiscale, manca un'effettiva ragione economica e vengono alterati in modo irragionevole i normali schemi negoziali. L'Amministrazione deve però provare sia il disegno elusivo sia le modalità concrete dell'alterazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    In caso di denuncia di vizio di motivazione è richiesta una chiara e sintetica indicazione del fatto controverso, delle ragioni della decisività e dell'insufficienza della motivazione.

    I motivi di ricorso per cassazione fondati su un vizio motivazionale devono rispettare specifici requisiti di sintesi e chiarezza; la loro omissione comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Principi comunitari e costituzionali sull'abuso del diritto

    Il divieto di abuso del diritto consente di negare vantaggi fiscali derivanti da operazioni formalmente lecite ma prive di sostanza economica e strutturate essenzialmente per ottenere un risparmio d'imposta. Anche in questo ambito, tuttavia, occorre una prova concreta dell'abuso.

Massime di principio

  • La mera esistenza di un vantaggio fiscale non dimostra di per sé l'elusione: l'Amministrazione deve provare che il risparmio fiscale costituisce lo scopo predominante dell'operazione e che manca una valida ragione economica alternativa.
  • Quando una serie di operazioni individualmente lecite è coordinata per ottenere un risultato fiscale più favorevole rispetto a un'operazione economicamente equivalente, il Fisco può contestarla solo dimostrando concretamente l'alterazione artificiosa degli schemi negoziali e l'assenza di sostanza economica.
  • La valutazione sull'esistenza di ragioni economiche e sulla natura elusiva dell'operazione è normalmente un accertamento di fatto; in cassazione non può essere riesaminata liberamente se la motivazione del giudice di merito è adeguata.
  • Un ricorso per cassazione basato su vizi di motivazione deve indicare con precisione il fatto decisivo non esaminato, spiegare perché la motivazione è insufficiente e rispettare i requisiti formali applicabili al periodo processuale.
  • La scelta di acquisire una partecipazione anziché direttamente un bene non è automaticamente elusiva: deve essere valutata nel contesto concreto, considerando le ragioni economiche dell'operazione, la sua effettiva struttura e la prova fornita dall'Amministrazione.

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