Cassazione Penale, Sentenza n. 12179/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) deducendo difetto e illogicità della motivazione sia sull'elemento materiale (condotta appropriativa) sia sull'elemento psicologico (dolo di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale) e contestando l'applicazione della recidiva qualificata (art. 99, comma 4 c.p.). Il ricorso è stato presentato avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva rideterminato la pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela intervenuta (atto di remissione formalizzato il 30.9.2022 e trasmesso il 24.10.2022) e accettata dal querelato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e le modifiche legislative sul regime di procedibilità (in particolare la normativa che ha escluso la recidiva tra le aggravanti ad effetto speciale) e ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta più favorevole al reo; ha quindi dichiarato l'estinzione del reato e ha annullato la decisione impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
Fattispecie di appropriazione indebita: la Corte richiama che il reato richiede accertamento della condotta materiale e del dolo di appropriarsi di cosa altrui con scopo di ingiusto vantaggio; tuttavia, nel caso di specie l'accertamento del dolo e della condotta è divenuto irrilevante dopo l'estinzione del reato per remissione della querela.
La recidiva qualificata era stata invocata come aggravante; la Corte osserva che, dopo la modifica normativa, la recidiva non rientra più tra le 'aggravanti ad effetto speciale' che rendono il fatto procedibile d'ufficio, con conseguente rilevanza nella valutazione del regime di procedibilità.
Norma che individua i casi in cui reati contro il patrimonio procedono d'ufficio nonostante siano querelabili; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa e afferma che, dopo la modifica normativa, la recidiva non determina più automaticamente la procedibilità d'ufficio per i reati indicati.
Ha ampliato il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro il patrimonio e introdotto l'art. 649-bis; la Corte ne riporta gli effetti originari e la successiva interpretazione giurisprudenziale.
Ha modificato l'art. 649-bis escludendo la recidiva tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale che determinano la procedibilità d'ufficio, rendendo dunque perseguibili a querela i fatti indicati salvo altre aggravanti di effetto speciale; la Corte applica tale norma più favorevole al reo.
Norma che disciplina la non procedibilità per remissione della querela; la Corte richiama che, ove non ricorrano altre circostanze aggravanti d'ufficio, l'intervenuta remissione comporta la non procedibilità.
Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; la norma è stata utilizzata per formalizzare la richiesta del pubblico ministero alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e accettata dal querelato in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
- Se una norma sopravvenuta è più favorevole all'imputato (anche riguardo al regime di procedibilità), la Corte applica la disciplina più favorevole in modo retroattivo, anche se il fatto è stato commesso quando vigeva la disciplina precedente.
- La recidiva, se successivamente esclusa tra le 'aggravanti ad effetto speciale' dalla normativa, non può più giustificare la procedibilità d'ufficio per i reati a querela; ciò può rendere efficace la remissione e determinare l'estinzione del reato.
- Quando il reato è estinto per remissione della querela vengono meno anche le statuizioni penali e possono essere travolte le statuizioni civili connesse, salvo profili distinti di responsabilità civile autonoma.
- In procedimenti pendenti è fondamentale monitorare eventuali atti di remissione della querela e le modifiche legislative sul regime di procedibilità, perché possono mutare radicalmente l'esito processuale.
- La Corte di cassazione è tenuta a verificare d'ufficio cause di estinzione sopravvenute del reato anche se il ricorso deduca profili di vizio di motivazione; l'accertamento di estinzione prevale sulla trattazione del merito.
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