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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11833/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da cinque ordinanze-ingiunzione irrogate a seguito di accertamenti ispettivi, con cui si contestava alla datrice di lavoro l'impiego di due soggetti alle proprie dipendenze. La società/parte privata proponeva opposizione e poi appello, sostenendo che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base delle sole dichiarazioni rese dalle interessate agli ispettori, senza acquisirne la testimonianza in giudizio e senza valorizzare due verbali di conciliazione giudiziale depositati in altri procedimenti, nei quali le medesime lavoratrici avevano dichiarato di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente. In cassazione lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 420, comma 3, 2699 e 2700 c.c. e, in sostanza, sosteneva che tali verbali dovessero escludere o infirmare la prova del rapporto di lavoro e che incombeva sull'amministrazione l'onere di provare gli elementi della violazione. L'ente resistente proponeva anche ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità della notificazione dell'atto di appello per essere stata eseguita presso la sede dell'ispettorato e non presso l'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato, con rilevanti profili di inammissibilità, l'unico motivo del ricorso principale. Ha escluso che la Corte d'appello avesse attribuito efficacia di prova legale alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, osservando che le ha invece valutate nel prudente apprezzamento del giudice di merito, unitamente ai verbali di conciliazione prodotti. Ha inoltre affermato che i verbali di conciliazione richiamati dalla ricorrente erano res inter alios acta rispetto all'Ispettorato e avevano efficacia di titolo esecutivo solo tra le parti di quei giudizi, non potendo quindi spiegare l'effetto preteso nel diverso giudizio di opposizione. È stata esclusa anche la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., poiché non vi è stata inversione dell'onere della prova ma valutazione del materiale probatorio disponibile. Conseguentemente, il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 420, comma 3, c.p.c.

    Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo

    L'efficacia di titolo esecutivo opera tra le parti della conciliazione e non attribuisce, nel diverso giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, valore probatorio legale nei confronti di terzi estranei come l'amministrazione accertatrice.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata inversione dell'onere della prova: il giudice di merito ha fondato il convincimento sulla complessiva valutazione del materiale probatorio disponibile.

  • art. 2699 c.c.

    La censura è stata ritenuta inconferente, poiché non risultava attribuita al verbale ispettivo la forza probatoria privilegiata propria dell'atto pubblico oltre i limiti di legge.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte ha escluso che i giudici di merito avessero riconosciuto ai verbali ispettivi fede privilegiata fino a querela di falso sulle dichiarazioni ivi riportate.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La valutazione della veridicità e attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale di dedotta violazione di legge per entrambi i ricorsi.

  • art. 1 del R.D. n. 1611/1933

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità della notifica non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato.

  • art. 9, comma 1, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di rappresentanza e notificazioni delle amministrazioni statali.

  • art. 1 D.lgs. 2-3-1948, n. 142

    Richiamato nel ricorso incidentale sul regime di notifica degli atti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità della notificazione e del procedimento conseguente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per la soccombenza della ricorrente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il verbale di conciliazione formatosi in altro giudizio tra il datore di lavoro e i lavoratori è res inter alios acta rispetto all'amministrazione che ha irrogato la sanzione e non può essere opposto come prova legale nei confronti di quest'ultima.
  • Le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva non acquistano automaticamente efficacia di prova legale; il giudice di merito può valutarne la credibilità e la coerenza insieme agli altri elementi istruttori secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice non abbia invertito l'onere della prova, ma si sia limitato a decidere sulla base della complessiva valutazione delle prove ritualmente acquisite.
  • La forza esecutiva del verbale di conciliazione vale inter partes e non si estende a soggetti estranei alla conciliazione, salvo specifiche previsioni normative che attribuiscano diverso effetto al verbale nel procedimento amministrativo pertinente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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