Cassazione Civile, Ordinanza n. 27106/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, stipulato tra una società concedente e una società utilizzatrice. A seguito dell’inadempimento dell’utilizzatrice, il giudice di primo grado aveva dichiarato la risoluzione del contratto e ordinato la restituzione dell’immobile, ma aveva anche accolto parzialmente la domanda riconvenzionale dell’utilizzatrice, dichiarando nulla la clausola sugli interessi moratori nella parte in cui prevedeva un tasso del 9% più Euribor a tre mesi, ritenuto usurario. La Corte d’appello, invece, riformava sul punto, ritenendo che una clausola di salvaguardia contenuta nelle condizioni generali rendesse la pattuizione degli interessi moratori valida sin dall’origine, perché avrebbe ricondotto il tasso entro la soglia di usura. La società utilizzatrice ricorreva in cassazione con cinque motivi; il primo censurava la violazione della disciplina antiusura e dell’art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che la pattuizione originaria di interessi moratori superiori alla soglia di usura è nulla e che la clausola di salvaguardia può operare solo rispetto a variazioni successive del tasso, non rispetto all’illiceità originaria della clausola. Gli altri motivi restavano assorbiti. La resistente contestava il ricorso, difendendo la tesi della validità della clausola in forza della salvaguardia contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa all’usurarietà originaria della clausola sugli interessi moratori. Ha affermato che la norma antiusura colpisce la pattuizione originaria di interessi oltre soglia e che la clausola di salvaguardia non può sanare una clausola che era già nulla al momento della stipula, potendo solo operare per evitare che fluttuazioni successive del parametro variabile conducano il tasso oltre la soglia. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. Gli altri motivi del ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.l. 394/2000 conv. in L. 24/2001
La disposizione è letta come norma imperativa che colpisce la clausola con cui siano convenuti interessi usurari al momento della loro originaria pattuizione; la nullità riguarda la stipula iniziale e non può essere esclusa da una clausola di salvaguardia.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente in relazione alla nullità della pattuizione usuraria; la questione è trattata nel senso che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori se pattuiti oltre soglia.
Citatto solo per descrivere il procedimento di primo grado definito con ordinanza sommaria.
Massime di principio
- La verifica dell’usurarietà di una clausola sugli interessi deve essere compiuta con riferimento al momento della sua originaria pattuizione: se il tasso convenuto supera la soglia vigente alla stipula, la clausola è nulla.
- La clausola di salvaguardia non ha funzione sanante rispetto a una pattuizione già usuraria sin dall’origine; serve soltanto a evitare che una successiva variazione di un parametro fluttuante faccia superare la soglia di legge.
- Quando una clausola sugli interessi ha autonomia causale e determina un tasso illecito al momento della stipula, la sua nullità opera indipendentemente da altre pattuizioni contrattuali distinte.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, quando la loro misura pattuita ecceda il tasso soglia rilevante.
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