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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13243/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non dedotto in appello e quindi non scrutinabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per esonerarlo da tale conseguenza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per guida in stato di ebbrezza. Con un solo motivo di ricorso ha dedotto vizi di motivazione per l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tale richiesta costituiva una questione nuova, non prospettata con l'atto di appello, e quindi non deducibile per la prima volta in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1, 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice richiamata per il reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale era stata rideterminata la pena in appello.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione utilizzata come base legale della condanna per guida sotto l'influenza dell'alcol.

  • art. 606 c.p.p.

    Il testo non lo cita espressamente, ma il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova non devoluta con i motivi di appello, secondo il principio di specificità/devoluzione delle impugnazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello, perché la cassazione non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta temi di censura mai devoluti al giudice di merito.
  • La richiesta della sospensione condizionale della pena, se proposta per la prima volta in cassazione e non coltivata in appello, integra un motivo nuovo e pertanto è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
  • La declaratoria di inammissibilità può fondarsi sul difetto originario di devoluzione della questione al giudice di appello, poiché in tal caso manca il presupposto stesso per il sindacato della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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