Cassazione Penale, Ordinanza n. 36186/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. di Milano che, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato la pena di anni due e mesi sei di reclusione in relazione a reati di bancarotta. I motivi riguardavano esclusivamente le pene accessorie: primo, si contestava l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie, sostenendo che non dovessero essere irrogate o che dovessero essere oggetto di una nuova richiesta concordata; secondo, si censurava il criterio di determinazione della durata delle pene accessorie, ritenendo non corretta la quantificazione operata dal giudice; terzo, si deduceva difetto di adeguata motivazione sulla durata della pena accessoria irrogata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel patteggiamento, la richiesta di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata deve essere formulata contestualmente alla richiesta di applicazione della pena; in mancanza, il giudice deve applicare le pene accessorie obbligatorie e, se la sentenza viene annullata sul punto, le parti non possono formulare una nuova richiesta concordata limitata alle sole pene accessorie. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice si è attenuto al principio secondo cui la durata delle pene accessorie a durata non fissa va determinata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non in rapporto automatico alla pena principale ex art. 37 c.p. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato per adeguatezza della motivazione sulla durata della pena accessoria. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la declaratoria di inammissibilità è stata resa de plano, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ex art. 444 cod. proc. pen.
Nel patteggiamento le parti possono chiedere contestualmente anche la non applicazione o la determinazione delle pene accessorie; se tale richiesta non è formulata, il giudice deve applicare le pene accessorie obbligatorie.
art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La novella ha introdotto, nel contesto del patteggiamento, la facoltà per imputato e pubblico ministero di chiedere la non applicazione o la determinazione delle pene accessorie, facoltà da esercitare contestualmente alla richiesta di pena.
criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
La durata delle pene accessorie con minimo e massimo legale va determinata in concreto dal giudice secondo i criteri di commisurazione della pena.
non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
La durata delle pene accessorie non deve essere calcolata in modo automatico in proporzione alla pena principale inflitta.
l'inammissibilità del ricorso ... deve essere dichiarata senza formalità di procedura
Per i ricorsi contro sentenze di patteggiamento dichiarati inammissibili, la Corte può provvedere de plano, senza fissare udienza camerale e senza instaurare contraddittorio.
al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la richiesta relativa alle pene accessorie deve essere formulata nello stesso momento della richiesta di applicazione della pena: non è consentito introdurla successivamente in modo autonomo o limitato alle sole pene accessorie.
- Se le pene accessorie sono obbligatorie e la facoltà di chiederne la non applicazione o una diversa durata non è stata esercitata tempestivamente, il giudice deve applicarle.
- Quando la legge prevede per una pena accessoria solo un minimo e/o un massimo di durata, la quantificazione va compiuta in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., senza automatismi connessi alla pena principale.
- Una motivazione che espliciti la determinazione della durata della pena accessoria secondo i criteri legali è sufficiente a resistere alla censura di vizio motivazionale.
- Nel ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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