Cassazione Penale, Sentenza n. 15225/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per la contravvenzione di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.). Hanno prospettato due motivi principali: 1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., denunciando carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe identificato Condipodero Marchetta Francesco come autore materiale sulla base di filmati che mostrano solo la sagoma non identificabile di un individuo e avrebbe ritenuto i genitori responsabili come concorrenti morali senza indicare concreti elementi di adesione allazione; inoltre si contesta la negazione dell'esimente della particolare tenuita con formule di stile prive di argomentazione. 2) violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 674 c.p., sostenendo che la condotta contestata era priva di potenzialita nociva verso le persone e quindi non integrava la contravvenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Sul secondo motivo (violazione di legge in relazione all'art. 674 c.p.) ha dichiarato la doglianza inammissibile perche la questione non era stata prospettata in sede di appello e quindi non puo essere esaminata in cassazione. Sul primo motivo (vizio di motivazione) ha accolto il ricorso rilevando un concreto difetto di motivazione: la sentenza di appello non spiega le ragioni dellidentificazione dellautore materiale alla luce di filmati che mostrano solo una sagoma e non indica gli elementi che giustificherebbero la responsabilita dei genitori come concorrenti morali. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio, lasciando al giudice di rinvio la rivalutazione senza vincoli predeterminati.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 137 del 2020, convertito in L. n. 176 del 2020
Utilizzato per la disciplina della requisitoria del Pubblico Ministero e per letipologia delludienza camerale; la trattazione in camera di consigli e la formale redazione della requisitoria sono state eseguite ai sensi di tale disposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi di doglianza nel rispetto delle modalita di esame in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il gravame per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che il vizio di motivazione relativo allidentificazione e alla qualificazione dei concorrenti morali fosse tale da giustificare lannullamento
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Invocato con riferimento a presunta violazione di legge (art. 674 c.p.); la Corte ha rilevato linammissibilita della doglianza in cassazione perche lattacco su tale punto non era stato sviluppato in sede di appello
Norma che sancisce la contravvenzione di getto pericoloso di cose; la questione relativa alla sussistenza della potenzialita nociva e quindi alla configurabilita del reato e stata prospettata ma dichiarata non esaminabile in cassazione per motivi di deducibilita processuale
Massime di principio
- La Corte di Cassazione annulla per carenza di motivazione quando la sentenza di merito non spiega le ragioni concrete dellidentificazione di un imputato sulla base di prove video poco idonee a un riconoscimento univoco
- Non e possibile sollevare in cassazione questioni di fatto o di diritto che non siano state adeguatamente prospettate e sviluppate nelle fasi precedenti (es. appello); tale omissione rende inammissibile il relativo motivo
- Per contestare la responsabilita come concorrente morale e necessario che la motivazione indichi elementi probatori specifici che provino ladesione volontaria allazione delittuosa; laccertamento non puo restare su mere asserzioni
- La negazione dellapplicabilita dellesimente della particolare tenuita richiede una motivazione articolata che valuti le modalita della condotta, lesiguita del danno o del pericolo e la non abitualita; formule di stile non sono sufficienti
- In presenza di vizio di motivazione significativo la Corte puo annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio senza vincoli, affidando al giudice di merito la rivalutazione completa delle evidenze
- I filmati di videosorveglianza che mostrano solo sagome non identificabili non costituiscono di per se prova certa di responsabilita materiale; occorre una valutazione motivata dellelemento identificativo e della congruenza con altre prove
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