Ordinanza n. 931/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale della XIX Sottocommissione esaminatrice di abilitazione alla professione forense – sessione 2025, presso la Corte d’Appello di Milano del 27 gennaio 2026, nella parte in cui ha proceduto alla correzione e valutazione dell’elaborato del Dott. Lucia, attribuendo il punteggio di 13/30; - della comunicazione in data 01 aprile 2026 dell’esito negativo della prova scritta; - ove occorra, del verbale della riunione plenaria delle sottocommissioni del 13 gennaio 2026, nella parte in cui recepisce i criteri di correzione della Commissione Centrale e stabilisce la sufficienza del solo voto numerico ai fini della motivazione; - ove occorra, del verbale n. 2 della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2025, con cui sono stati fissati i criteri di valutazione e si è statuito che la valutazione debba essere espressa tramite il solo punteggio numerico, senza obbligo di motivazione per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente alla rinnovazione della valutazione del proprio elaborato scritto; • ordine all’Amministrazione di disporre il riesame dell’elaborato da parte di una diversa Sottocommissione, in forma anonima, affinché proceda ad una nuova valutazione emendata dai vizi riscontrati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione forense, con attribuzione del punteggio di 13/30, e comunicazione dell'esito negativo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione esaminatrice che ha corretto il suo elaborato scritto nella sessione 2025 dell'esame di abilitazione alla professione forense, attribuendo il punteggio di 13/30, nonché la comunicazione dell'esito negativo. Ha inoltre censurato, ove occorrenti, i criteri recepiti dalla riunione plenaria delle sottocommissioni e quelli fissati dalla Commissione centrale, nella parte in cui prevedevano che la valutazione fosse espressa mediante il solo punteggio numerico, senza obbligo di motivazione. La domanda cautelare era diretta a ottenere la sospensione degli atti e la rinnovazione della valutazione dell'elaborato da parte di una diversa sottocommissione, in forma anonima.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare mediante una sospensione degli atti. Ha rilevato che la questione di legittimità costituzionale già sollevata dalla Sezione con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026, concernente il differimento dell'entrata in vigore della disciplina relativa all'esame di abilitazione forense, è rilevante anche per la decisione di merito del presente giudizio. Considerata la complessità della questione e la difficoltà di valutare i profili di fondatezza del ricorso anche in relazione all'incidente di costituzionalità, il Collegio ha ritenuto adeguata la tutela della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza pubblica è stata fissata per il 18 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare può essere definita mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi del comma 10, quando tale modalità assicura adeguata tutela in relazione alle circostanze della controversia.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata dalla celere definizione del giudizio nel merito, senza necessità di adottare una specifica misura sospensiva.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale rispetto al quale la Sezione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame di abilitazione forense.
art. 11, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215
Disposizione della cui legittimità costituzionale è stata sollevata questione, nella parte relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina applicabile all'esame di abilitazione forense.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
Norma di conversione della disposizione del decreto-legge sottoposta a scrutinio di costituzionalità.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
Base normativa della sospensione del giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in presenza di una questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.
art. 46 l. 2012 n. 47
Disciplina la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni censurate nell'incidente di costituzionalità.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito dipende da una questione di legittimità costituzionale già ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, il giudice amministrativo può assicurare la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare necessariamente una misura sospensiva.
- La complessità dell'incidente di costituzionalità e la sua incidenza sui profili di fondatezza del ricorso possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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