Cassazione Civile, Ordinanza n. 20147/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite nasce dalla successione di un defunto che aveva lasciato un testamento olografo con cui aveva istituito unica erede la propria compagna e, secondo la prospettazione delle attrici, aveva altresì disposto la diseredazione per indegnità della figlia. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda delle eredi legittimarie, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo non provata l’incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione della scheda testamentaria, valorizzando la consulenza tecnica, le condizioni cliniche antecedenti e successive, il contenuto e la forma del testamento. Le ricorrenti hanno censurato: 1) la valutazione della capacità testamentaria, lamentando violazione delle norme sull’onere della prova, sulla consulenza tecnica e sulla motivazione; 2) la declaratoria di mancata riproposizione in appello della domanda di riduzione per lesione di legittima, sostenendo che essa fosse stata invece espressamente richiamata; 3) la violazione dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., assumendo che la domanda di riduzione, rimasta assorbita, fosse stata ritualmente riproposta con la comparsa di costituzione in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo immune da vizi la motivazione della Corte d’appello sull’incapacità testamentaria: il giudice di merito poteva discostarsi dalla consulenza tecnica sulla base di una valutazione complessiva di elementi clinici, temporali e testuali, includendo il contenuto della scheda testamentaria e il suo tenore coerente e logicamente articolato. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la domanda di riduzione, rimasta assorbita dalla pronuncia di primo grado, era stata sufficientemente riproposta in appello senza bisogno di formule sacramentali; la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere maturata la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sull’incapacità del testatore; la Corte ribadisce che l’onere probatorio gravava sulla parte che deduceva la nullità/invalidità del testamento per incapacità.
Citate insieme alle norme sulla consulenza tecnica e sulla motivazione per contestare la valutazione del consulente; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.
Richiamato con le norme sulla consulenza tecnica, senza autonoma affermazione decisiva nel dispositivo.
Censurato nel ricorso per asserita valutazione non corretta delle prove; la Corte respinge la doglianza sul punto.
Invocato per contestare l’apprezzamento delle prove e della consulenza; la Corte reputa legittima la valutazione complessiva del giudice di merito.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio motivazionale dedotto.
Censurato per asserita insufficienza della motivazione; doglianza disattesa quanto al primo motivo.
Invocato in relazione alla pretesa omissione di pronuncia sulla domanda di riduzione; la Corte ritiene fondate le censure perché la domanda era stata riproposta.
La presunzione di rinuncia alle domande assorbite non opera se la parte le ripropone in qualsiasi forma idonea a manifestarne la volontà; non sono necessarie formule sacramentali.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte risolve la questione sul diverso piano della corretta riproposizione della domanda assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del testamento per pretesa incapacità naturale del testatore, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento non solo sulla consulenza tecnica e sul dato clinico, ma anche sul contenuto e sulla forma della scheda testamentaria, se questi elementi consentono di apprezzare la coerenza, logicità e normalità delle disposizioni testamentarie.
- Il dato medico è un elemento necessario ma non esclusivo: la verifica della capacità di intendere e di volere deve essere condotta in modo complessivo, considerando anche la condotta del testatore nel periodo vicino alla redazione del testamento e la razionalità dell’atto di ultima volontà.
- Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio purché dia una motivazione completa e logicamente coerente, fondata su plurimi elementi istruttori e non su mere valutazioni soggettive apodittiche.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado, rispetto a domande o eccezioni rimaste assorbite o non esaminate, non ha l’onere di proporre appello incidentale; è sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di appello o in cassazione.
- La riproposizione delle domande assorbite ex art. 346 c.p.c. non richiede formule rituali: è sufficiente qualsiasi atto o difesa che renda riconoscibile la volontà di mantenere ferma la domanda e sollecitare il giudice a deciderla.
- La presunzione di rinuncia alle domande non accolte in primo grado non opera quando dall’insieme delle difese dell’appellato emerga chiaramente la volontà di insistere sulla domanda assorbita.
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