Cassazione Penale, Sentenza n. 20524/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso nei reati di detenzione e porto illegali di materiale esplodente e di arma comune da sparo (capo a), nonché concorso in incendio e danneggiamento aggravato (capi b e c). I fatti riguardano un'azione intimidatoria con spari e l'esplosione di un ordigno che ha incendiato l'automobile di Vincenzo Romano: videoregistrazioni e deposizioni dei carabinieri avrebbero mostrato la preparazione dell'azione (alterazione targhe, caricamento dell'ordigno) e identificato Russo tra i soggetti ripresi. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) vizio di motivazione sul riconoscimento tramite videosorveglianza; 2) insufficiente prova del concorso (ruolo meramente preparatorio); 3) richiesta di derubricazione del reato di incendio a danneggiamento o a fattispecie meno grave (art. 424 c.p.); 4) concessione dell'attenuante per partecipazione di minima importanza; 5) diniego delle attenuanti generiche; 6) vizio nella dosimetria della pena e nel ritenere un collegamento con conflittualità di criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto valido il riconoscimento operato tramite videoregistrazioni alla luce della congrua e concorde identificazione da parte di plurimi e qualificati operatori di polizia giudiziaria, già personalmente noti al soggetto ripreso, e delle circostanze di luce e altri elementi descritti in modo dettagliato. Ha confermato la responsabilità per concorso: le attività di alterazione delle targhe e di caricamento dell'ordigno costituiscono un contributo materiale e consapevole al progetto criminoso, idoneo a integrare il concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. Ha escluso la derubricazione richieste, ritenendo integrata la fattispecie di incendio per la diffusività e pericolo dell'evento e accertando il dolo intimidatorio. Ha ritenuto inammissibili e infondati i motivi relativi all'attenuante della partecipazione minima, alle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, motivando che il contributo dell'imputato non era marginale, che la negazione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata sulle modalità e sulle note di personalità, e che la pena è prossima al minimo edittale con gli aumenti per continuazione, senza margine per accoglimento.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 110 nel senso che il contributo materiale e consapevole alla realizzazione del disegno criminoso (p.e. alterazione targhe e caricamento dell'ordigno) integra il concorso anche se l'agente non partecipa alla fase esecutiva finale
art. 423 cod. pen. (reato di incendio)
Applicato per qualificare il fatto come incendio: la Corte ha ritenuto sussistente la diffusività e il pericolo tipici dell'incendio, con fiamme propagantesi e potenzialmente pericolose per un numero indeterminato di persone
art. 424, primo comma (richiamato nel ricorso)
Citato dal ricorrente per chiedere la derubricazione verso tipologie meno gravi (danno seguito da incendio o pericolo); la Corte ha ritenuto però prevalente la prova del dolo e delle caratteristiche tecniche dell'incendio, escludendo la derubricazione
Norma sulle attenuanti per partecipazione di minima importanza: la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali che richiedono un ruolo marginale e causalmente trascurabile, non riscontrato nel caso concreto
Richiamato come conseguenza processuale dopo il rigetto del ricorso (disposizione procedurale applicabile all'esito del giudizio di cassazione)
Massime di principio
- Il riconoscimento tramite immagini video/fotografiche raccolte in fase di indagine è ammissibile e valutabile in giudizio: la sua affidabilità dipende dalla natura e precisione degli elementi identificativi forniti da chi ha operato l'individuazione (conoscenza pregressa, descrizione di elementi specifici, condizioni di luce, ecc.).
- La partecipazione a fasi preparatorie che agevolano materialmente la consumazione del reato (es. alterazione targhe, fornitura/caricamento di esplosivi) può integrare il concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., anche se l'autore non è presente nella fase finale dell'esecuzione.
- La distinzione tra incendio e danneggiamento segue criteri tecnici: per qualificare l'evento come incendio è necessario che il fuoco divampi con diffusività e pericolosità tali da minacciare l'incolumità di un numero indeterminato di persone; la volontà e il fine (p.e. intimidazione) sono elementi decisivi.
- L'attenuante della partecipazione di minima importanza richiede un ruolo causalmente trascurabile rispetto all'evento: la semplice partecipazione preparatoria non è automaticamente 'minima' se risulta centrale per l'allestimento dei mezzi criminosi.
- Le attenuanti generiche possono essere negate con adeguata motivazione collegata alla gravità delle modalità di condotta e alle note di personalità; tale valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se ben motivata.
- La dosimetria della pena che resta nei pressi del minimo edittale e tiene conto di aumenti per continuazione è normalmente ritenuta congrua, salvo che non emergano elementi specifici per una rideterminazione.
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