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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30329/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato, destinatario di sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 17 luglio 2023 divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2023, aveva chiesto alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, di essere restituito nel termine per proporre appello. Sosteneva di non avere avuto effettiva conoscenza della sentenza e, prima ancora, della prosecuzione del processo dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia. In particolare deduceva che il difensore di fiducia aveva rinunciato senza riuscire a comunicarglielo e che, pertanto, egli non aveva saputo né della nomina del difensore d'ufficio né della pronuncia della sentenza. La Corte di appello aveva respinto l'istanza ritenendo che, avendo ricevuto il decreto di citazione a giudizio e nominato un difensore di fiducia, l'imputato fosse comunque gravato dall'onere di attivarsi per seguire l'andamento del processo. Con il ricorso per cassazione la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, invocando l'art. 175, comma 2.1, c.p.p. come modificato nel 2022 e l'art. 28 disp. att. c.p.p., sostenendo che l'omessa comunicazione della rinuncia e della nomina del difensore d'ufficio impedisse di attribuire all'imputato un onere di attivazione e rendesse illegittimo il diniego della restituzione in termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che l'art. 175, comma 2.1, c.p.p. introduce un rimedio autonomo e distinto, subordinato però a una duplice condizione: l'imputato giudicato in assenza deve provare di non avere avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Nel caso concreto, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio e aveva nominato un difensore di fiducia, sicché conosceva la pendenza del processo ed era tenuto a mantenere contatti con il proprio difensore e a informarsi sul suo svolgimento. Ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata comunicazione della nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 28 disp. att. c.p.p., poiché tale violazione non determina nullità e non esclude la negligenza dell'imputato che non si sia attivato. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2.1, c.p.p.

    Rimessione in termini autonoma per l'imputato giudicato in assenza, concessa solo se dimostra di non avere avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto impugnare nei termini senza sua colpa; richiede un onere di allegazione/prova di entrambi i requisiti.

  • art. 420-bis c.p.p.

    nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art 420-bis c.p.p.

    Serve a delimitare i casi nei quali opera il rimedio restitutorio dell'art. 175, comma 2.1, c.p.p.

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    Richiamato come parte della scelta legislativa che, per l'assente, richiede un onere aggiuntivo per proporre appello, coerente con la disciplina della restituzione in termini.

  • art. 28 disp. att. c.p.p.

    Prevede la comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio; nella decisione si afferma che la sua violazione non determina nullità e, nel caso concreto, è irrilevante perché l'imputato aveva già nominato un difensore di fiducia.

  • art. 107 c.p.p.

    Richiamato per affermare che, a fronte della presenza di un difensore nominato, la difesa è comunque garantita dalla disciplina della rinuncia e della sostituzione del difensore.

  • art. 97, comma 1, c.p.p.

    Norma che ha consentito la designazione del difensore d'ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2.1, c.p.p. non opera automaticamente in favore dell'imputato assente, ma richiede la prova cumulativa della mancata effettiva conoscenza del processo e dell'assenza di colpa nella mancata impugnazione.
  • Quando l'imputato ha ricevuto la citazione a giudizio e ha nominato un difensore di fiducia, la conoscenza della pendenza del processo è normalmente acquisita e grava su di lui un dovere di diligenza nel mantenere i contatti con il difensore e nel seguirne gli sviluppi.
  • La mancata comunicazione della rinuncia del difensore o della successiva nomina del difensore d'ufficio non basta, da sola, a giustificare la restituzione nel termine se l'imputato era comunque già consapevole del processo e non ha tenuto una condotta diligente.
  • La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 28 disp. att. c.p.p., ove riferita alla nomina del difensore d'ufficio, non comporta nullità e non elimina l'onere dell'imputato di attivarsi quando sia già a conoscenza del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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