Cassazione Penale, Sentenza n. 35457/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 29 ottobre 2025, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per estorsione e ricettazione di un assegno, in relazione a fatti consumati il 1° febbraio 2007, con riconoscimento della recidiva di cui all’art. 99, comma 2, c.p. L’imputato ha impugnato la decisione deducendo: (1) l’estinzione per prescrizione della ricettazione, contestando il computo di 2.496 giorni di sospensione perché non sarebbero state indicate le ragioni dei singoli rinvii; (2) l’insussistenza o l’omessa motivazione sulla recidiva, che il Tribunale avrebbe implicitamente escluso non menzionandola nel bilanciamento; (3) l’inutilizzabilità del verbale del suo interrogatorio, acquisito al fascicolo dibattimentale senza consenso espresso del difensore; (4) la valutazione sommaria della credibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa; (5) l’insussistenza di una minaccia grave richiesta per l’estorsione; (6) l’insussistenza della ricettazione, poiché la denuncia di smarrimento dell’assegno, del 5 dicembre 2007, sarebbe successiva alla condotta contestata, collocata nel febbraio 2007; (7) l’assenza dell’elemento soggettivo della ricettazione; (8) l’omesso o incompleto esame dei motivi d’appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto generico, perché non indicava errori decisivi nel computo, e manifestamente infondato: la Corte ha ricostruito i rinvii e le sospensioni, quantificandole in complessivi 2.496 giorni, e ha concluso che i reati non erano prescritti. La censura sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione e comunque manifestamente infondata: ai fini della prescrizione rileva la recidiva contestata e ritenuta, anche se nel giudizio di comparazione è stata dichiarata subvalente o equivalente. La doglianza sull’acquisizione dell’interrogatorio è stata dichiarata inammissibile per mancata prova di resistenza e perché la mancata opposizione può equivalere a consenso tacito quando il comportamento processuale è incompatibile con una volontà contraria. Le contestazioni sulla credibilità della persona offesa e sulla minaccia sono state ritenute dirette a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità; la motivazione d’appello è stata giudicata persuasiva, anche quanto alla coercizione esercitata prospettando la mancata restituzione delle somme se la persona offesa non avesse consegnato ulteriori titoli. La censura sulla ricettazione basata sulla data della denuncia è stata dichiarata tardiva e manifestamente infondata, poiché la denuncia successiva non esclude l’illiceità della detenzione di un titolo appartenente ad altri. I motivi sull’elemento soggettivo della ricettazione e sul mancato esame dei motivi d’appello sono stati dichiarati generici. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stato inoltre condannato a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.686, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente in coerenza con il dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.
Ai fini del termine di prescrizione si considera la recidiva contestata e riconosciuta, anche se nel giudizio di comparazione con le attenuanti è stata ritenuta subvalente o equivalente.
secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente in coerenza con il dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.
Il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall’art. 69 c.p. non incide sul computo della prescrizione, per il quale resta rilevante la recidiva contestata e ritenuta.
Il secondo motivo di ricorso che contesta l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva prevista dall’art. 99, secondo comma, cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità (a) sia perché la doglianza risulta tardivamente proposta solo in cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
È inammissibile la censura che introduce per la prima volta in cassazione una questione non devoluta nei precedenti gradi.
Il secondo motivo di ricorso che contesta l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva prevista dall’art. 99, secondo comma, cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità (a) sia perché la doglianza risulta tardivamente proposta solo in cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., (b) sia perché la censura è manifestamente infondata; il ricorrente non si confronta infatti con la consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza.
La recidiva contestata e ritenuta rileva per il computo della prescrizione; la censura sulla sua sussistenza è inoltre inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione.
il fatto che la denuncia di smarrimento sia successiva all’accertamento del reato non esclude la illiceità della detenzione di un titolo appartenente ad altri il cui smarrimento viene denunciato – per le ragioni più varie – in un momento successivo all’accertamento della ricettazione.
La denuncia di smarrimento successiva all’accertamento della ricettazione non esclude, di per sé, l’illiceità della detenzione del titolo appartenente ad altri.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.
Il motivo d’impugnazione deve individuare il punto devoluto, confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e precisare sia le ragioni del dissenso sia la decisione richiesta.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il combinato disposto degli art. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi.
La genericità dei motivi comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva contestata e ritenuta in sentenza rileva nel calcolo del termine di prescrizione anche quando, nel bilanciamento con circostanze attenuanti, sia stata dichiarata subvalente o equivalente.
- La censura introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, senza essere stata devoluta nei gradi precedenti, è inammissibile.
- Chi deduce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio deve indicare la sua decisività rispetto alla decisione impugnata; in mancanza della prova di resistenza, il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Il consenso all’acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può risultare tacitamente dalla mancata opposizione, quando il complessivo comportamento processuale della parte sia incompatibile con una volontà contraria.
- Il giudice di legittimità non può rivalutare la capacità dimostrativa delle prove o degli indizi: verifica la coerenza logica della motivazione e la sua aderenza alle fonti, mentre il ricorrente deve indicare specificamente gli eventuali travisamenti.
- La denuncia di smarrimento presentata dopo l’accertamento della ricettazione non esclude, per il solo dato temporale, l’illiceità della detenzione di un titolo appartenente ad altri.
- I motivi d’impugnazione devono confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e indicare la diversa deliberazione richiesta; la loro genericità determina l’inammissibilità.
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