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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02554/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Errante ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari a suo carico. Il ricorso deduceva due gruppi di censure: (1) violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere (mancata valutazione delle argomentazioni difensive, generalizzazioni, assenza di elementi organizzativi e di unitarieta', stabilita' e organicita' del vincolo associativo; lettura delle intercettazioni ritenuta insufficiente a provare la partecipazione stabile); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di corruzione elettorale (art. 416-ter e art. 86 DPR 570/1960), con l'affermazione che mancavano gravi indizi sulla promessa di utilita', sulla partecipazione della candidata e su un accordo corruttivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che Errante non avesse un interesse concreto e attuale a proporre impugnazione, perché il Tribunale del riesame aveva gia' annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare: per il reato associativo (art. 416) la gravita' indiziaria era stata comunque riconosciuta ma le esigenze cautelari erano state ritenute insussistenti; quanto al capo relativo all'art. 416-ter, il Tribunale aveva ritenuto inesistente la gravita' indiziaria e aveva ricondotto i fatti nell'alveo dell'art. 86 DPR 570/1960, reato che non legittima misure cautelari. Pertanto le deduzioni del ricorrente, limitate a criticare la motivazione circa la gravita' indiziaria, non evidenziavano un vantaggio pratico eliminabile con l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul requisito dell'interesse nelle impugnazioni penali e la distinzione fra giudizio cautelare e giudizio di merito. Esito: inammissibilita' del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla cassa per l'irritualita' dell'impugnazione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferito come norma incriminatrice dell'associazione per delinquere; la Corte segnala che il Tribunale del riesame ha riconosciuto la gravita' indiziaria ma ha escluso le esigenze cautelari, e il ricorrente non ha interesse a censurare tale ricostruzione una volta venuta meno la misura cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato a titolo descrittivo come aggravante (configurazione mafiosa) nella cornice fattuale; la pronuncia non entra nella valutazione di merito definitiva su tale qualificazione.

  • art. 416-ter cod. pen.

    Contestato in relazione alla fattispecie di scambio elettorale politico mafioso; il Tribunale del riesame ha comunque escluso la gravita' indiziaria nei confronti dell'indagato per la specifica contestazione, mentre la Corte di Cassazione ha valutato l'inammissibilita' del ricorso avendo cessato gli effetti cautelari.

  • art. 86 DPR 16 maggio 1960, n. 570

    Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti fossero piu' compatibili con la fattispecie di cui all'art. 86 (corruzione elettorale), la quale, per la sua cornice edittale, non consente l'adozione di misure cautelari personali: questo ha determinato l'annullamento della misura cautelare su quel capo.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa quale possibile fondamento dell'interesse del ricorrente a far valere l'assenza dei gravi indizi in vista della scelta del rito abbreviato; la Corte ha ritenuto tale argomento soggettivo e insufficiente a dimostrare interesse concreto e attuale nell'impugnazione cautelare.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato da Corte come norma che richiede l'esistenza di un interesse concreto e attuale per proporre impugnazioni in sede penale; l'assenza di utilita' pratica rispetto al dispositivo ha portato all'inammissibilita' del ricorso.

  • art. 300 cod. proc. pen.

    Richiamato nella distinzione tra giudizio cautelare e giudizio di merito, a sottolineare l'autonomia delle valutazioni di merito rispetto alla decisione cautelare interinale.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Menziionato quanto alla possibilita' di riparazione per ingiusta detenzione: la Corte osserva che, ove l'imputato volesse fondare l'interesse all'impugnazione su una futura domanda di riparazione, tale circostanza dovrebbe essere specificamente e motivatamente dedotta.

  • artt. 651-654 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione agli effetti del giudicato penale su giudizi di danno, disciplinari o civili: la Corte segnala che l'indagato non ha dedotto eventuali pregiudizi extrapenali suscettibili di derivare dalla statuizione cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento e per la pronuncia sulla somma da versare alla cassa in relazione all'irritualita' dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se il tribunale del riesame annulla la misura cautelare, l'indagato potrebbe non avere piu' un interesse concreto a impugnare quella decisione in Cassazione: l'impugnazione richiede un vantaggio pratico eliminabile con l'annullamento dell'atto impugnato.
  • Il requisito dell'interesse nell'impugnazione penale deve essere concreto e attuale (non meramente teorico o finalizzato a una generica tutela della legittimita'): contestare soltanto la motivazione cautelare sul punto della gravita' indiziaria, una volta che la misura sia stata revocata, non basta.
  • La valutazione cautelare e la valutazione di merito sono autonome: una pronuncia cautelare di annullamento ha efficacia interinale e non vincola automaticamente il giudice di merito; pertanto le critiche alla gravita' indiziaria in sede cautelare non necessariamente incidono sul processo principale.
  • Per preservare l'interesse a impugnare, l'indagato deve dedurre specifici pregiudizi che deriverebbero dal mancato accoglimento del ricorso (ad es. concreta prospettiva di riparazione per ingiusta detenzione con fatti e tempi dettagliati, o interferenze giuridicamente riconosciute in procedimenti civili/disciplinari), non argomentazioni meramente soggettive come la maggiore convenience per scegliere un rito alternativo.
  • In situazioni di contestazioni su qualificazione delle fattispecie (p. es. riqualificazione in reato non cautelare), va valutato se la modifica riduce o elimina l'interesse alla impugnazione: se la riqualificazione ha gia' reso inefficace la misura cautelare, l'impugnazione puo' essere inammissibile salvo che non siano allegati concreti danni residui.

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