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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17353/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata proviene dalla Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, che ha parzialmente riformato la decisione del GUP del Tribunale di Roma del 13 novembre 2023, rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna nei confronti dell'imputato. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena e alla sua determinazione. Le censure miravano, in sostanza, a contestare il trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente giustificato il diniego della sostituzione della pena e la quantificazione del trattamento punitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio. Ha osservato che il giudice d'appello aveva dato adeguato conto del diniego della sostituzione della pena richiamando i molteplici precedenti penali dell'imputato e aveva motivato la determinazione della pena valorizzando il numero dei titoli contraffatti e le modalità della condotta. Ha quindi affermato che tale apprezzamento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è logico e coerente, sicché non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma il riferimento alla mancata sostituzione della pena attiene al trattamento sanzionatorio deciso dal giudice di merito; il punto centrale è che il diniego, se adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione come mera richiesta di diversa valutazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è stata ritenuta espressione del potere discrezionale del giudice di merito, esercitato valorizzando precedenti penali, numero dei titoli contraffatti e modalità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le censure che si limitano a sollecitare una diversa lettura del trattamento sanzionatorio, senza evidenziare un vero errore di diritto o una motivazione mancante/manifestamente illogica, sono inammissibili in cassazione.
  • Il diniego della sostituzione della pena è legittimo quando il giudice di merito ne dia conto richiamando elementi concreti della personalità dell'imputato, come i precedenti penali, e della gravità del fatto.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente, logica e fondata su elementi rilevanti del caso concreto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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