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Parere

Parere n. 1694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno, la Prefettura di Piacenza e la Questura di Piacenza per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Piacenza prot. n. 66067/2025/Area I del 18 dicembre 2025, notificato il 19 dicembre 2025, recante revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. 843472-P rilasciata dalla Questura di Piacenza il 14 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202600393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. 843472-P, disposta dalla Prefettura di Piacenza con provvedimento del 18 dicembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia, nonché gli atti presupposti, tra cui il decreto questorile del 29 settembre 2025. La vicenda trae origine da un intervento dei Carabinieri presso l'abitazione del ricorrente, a seguito di una lite familiare, con ritiro cautelativo delle armi, delle munizioni e del libretto ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., nonché dal deferimento all'Autorità giudiziaria. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, travisamento dei fatti, omessa considerazione della sua condotta complessiva e mancata valorizzazione degli sviluppi del procedimento penale, inclusa la ridimensionata ricostruzione della persona offesa e la revoca di una misura cautelare personale. È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul fumus boni iuris e sul periculum in mora derivante dalla perdita del titolo e dall'impossibilità di svolgere attività venatoria.

Il parere

La Sezione ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che gli elementi rappresentati dallo stesso ricorrente sembrino escludere il periculum in mora e che, quanto al fumus boni iuris, la decisione amministrativa non appaia manifestamente erronea, illogica, irragionevole o arbitraria. La Sezione ha tuttavia precisato che la mancata trasmissione della relazione istruttoria da parte del Ministero non consente ancora di esaminare il ricorso nel merito. Ha quindi disposto che il Ministero dell'interno trasmetta entro novanta giorni una relazione dettagliata e documentata sui fatti e una puntuale confutazione delle censure, previa comunicazione della relazione al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza del primo trimestre 2027, restando impregiudicate le ulteriori valutazioni in rito e nel merito.

Osservazioni

Istanza cautelare

L'istanza cautelare è respinta: gli elementi di fatto rappresentati dal ricorrente sembrano escludere il periculum in mora e la decisione amministrativa non appare, allo stato, manifestamente erronea, illogica, irragionevole o arbitraria sotto il profilo del fumus boni iuris.

Istruttoria amministrativa

Il Ministero dell'interno deve trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria rituale, dettagliata e documentata sui fatti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati, con puntuale confutazione delle censure dedotte.

Contraddittorio del ricorrente

La relazione ministeriale deve essere previamente inviata al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni; tali deduzioni dovranno essere comprese nella relazione trasmessa alla Sezione.

Mancato adempimento istruttorio

In caso di ingiustificata mancata trasmissione della relazione, la Sezione potrà valutare di esprimere il parere sulla base della documentazione già presente nel fascicolo d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Costituisce la base normativa del ricorso straordinario proposto dal ricorrente.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Impone la trasmissione della relazione istruttoria dell'Amministrazione e consente alla Sezione di richiedere gli elementi necessari per l'esame del ricorso.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    È richiamato quale base del ritiro cautelativo delle armi, delle munizioni e del libretto relativo al porto d'armi.

  • art. 3 legge 241/1990

    È invocato dal ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la mancata trasmissione della relazione istruttoria ministeriale non impedisce necessariamente l'esame della domanda cautelare, che può essere decisa sulla base degli elementi disponibili nel fascicolo e delle allegazioni del ricorrente.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris; la cautela può essere respinta quando gli stessi fatti rappresentati dal ricorrente non evidenzino un pregiudizio grave e attuale e l'atto impugnato non appaia manifestamente erroneo, illogico, irragionevole o arbitrario.
  • Prima della definizione nel merito di un ricorso straordinario, la Sezione può disporre un supplemento istruttorio imponendo all'Amministrazione la trasmissione di una relazione documentata e il previo coinvolgimento del ricorrente mediante osservazioni e controdeduzioni.
  • Quando l'Amministrazione omette ingiustificatamente di adempiere agli incombenti istruttori richiesti, la Sezione può riservarsi di decidere sulla base della documentazione già acquisita.

Revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia contro il Ministero dell'interno, la Prefettura e la Questura di Piacenza. L'impugnazione concerne il provvedimento prefettizio del 18 dicembre 2025, notificato il 19 dicembre, e gli atti presupposti, tra cui il decreto questorile del 29 settembre 2025.

Premesse e vicenda amministrativa

La vicenda ha avuto origine da un intervento dei Carabinieri presso l'abitazione del ricorrente il 21 luglio 2025, a seguito di una lite in ambito familiare. In tale occasione sarebbero state ritirate cautelativamente le armi, le munizioni e il libretto relativo al porto d'armi ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con contestuale deferimento all'Autorità giudiziaria.

Successivamente il ricorrente avrebbe intrapreso un percorso di recupero presso una struttura specializzata. Il Questore avrebbe revocato la licenza con decreto del 29 settembre 2025; la Prefettura, con il provvedimento del 18 dicembre 2025, avrebbe confermato la valutazione di inaffidabilità ai fini della detenzione e dell'uso delle armi.

Motivi di ricorso e domanda cautelare

Il ricorrente ha dedotto:

  • difetto di istruttoria, per avere l'Amministrazione recepito acriticamente gli elementi emersi dalla denuncia senza svolgere una valutazione autonoma dell'affidabilità;
  • difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
  • travisamento dei fatti, in relazione a circostanze successivamente ridimensionate o smentite;
  • omessa considerazione della condotta complessiva del ricorrente, titolare da lungo tempo di autorizzazioni in materia di armi senza precedenti contestazioni;
  • mancata valorizzazione degli sviluppi del procedimento penale e delle dichiarazioni successivamente rese dalla persona offesa.

È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati, sul presupposto del fumus boni iuris e del periculum in mora collegato alla perdita del titolo autorizzatorio e all'impossibilità di svolgere attività venatoria nella stagione di riferimento.

Istruttoria disposta dalla Sezione

La Sezione ha richiesto al Ministero dell'interno la relazione istruttoria prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971. Il Ministero ha risposto che presso l'ufficio competente non risultava alcuna documentazione relativa al ricorso, senza trasmettere la relazione richiesta.

La Sezione ha rilevato che tale omissione non impediva di decidere la domanda cautelare, ma rendeva necessario acquisire ulteriori elementi prima della decisione sul merito.

Valutazione cautelare

L'istanza cautelare è stata respinta. Secondo la Sezione, gli stessi elementi di fatto rappresentati dal ricorrente sembrano escludere la sussistenza del periculum in mora. Inoltre, allo stato degli atti, la decisione dell'Amministrazione non appare manifestamente erronea, illogica, irragionevole o arbitraria, sicché non è ravvisabile un fumus boni iuris sufficiente a giustificare la sospensione.

La decisione sulla cautelare non anticipa tuttavia la definizione del ricorso: la Sezione ha espressamente lasciato impregiudicate le ulteriori valutazioni in rito e nel merito.

Incombenti istruttori e rinvio

Il Ministero dell'interno dovrà, entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, trasmettere una relazione rituale, dettagliata e documentata sui fatti che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti impugnati, fornendo una puntuale confutazione delle censure del ricorrente.

La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. Le eventuali deduzioni dovranno essere incluse nella relazione trasmessa alla Sezione.

In caso di ingiustificato inadempimento, la Sezione potrà valutare di decidere sulla base della documentazione già presente nel fascicolo d'ufficio. La trattazione del ricorso è stata rinviata a un'adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.

Protezione dei dati personali

Il parere dispone l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, ritenuti pertinenti alla tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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