Parere n. 1704/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da Eugenia Sgattoni, Pam S.r.l., Beatrice Zappasodi, Luca Zappasodi, Giovanni Sgattoni, contro Comune di Grottammare, avverso l’ordinanza del 7 marzo 2012 prot. n. 485 di demolizione di un manufatto edilizio abusivo di ripristino dello stato dei luoghi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza comunale del 7 marzo 2012, prot. n. 485, di demolizione di un manufatto abusivo destinato al ricovero di animali e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti contestano l’ordinanza di demolizione relativa a un manufatto su fondo agricolo, sostenendo che le opere consistessero nella ricopertura o messa in sicurezza di una preesistente baracca rurale destinata al ricovero di animali e non in una nuova edificazione. Deducevano che la preesistenza sarebbe confermata dagli accertamenti catastali e che i lavori non avrebbero modificato l’edificio in misura tale da richiedere un permesso di costruire. Il Consiglio di Stato ha esaminato la qualificazione urbanistico-edilizia delle opere e il valore probatorio della rappresentazione catastale, tenendo conto dell’assenza del manufatto nella documentazione urbanistica e nelle aerofotogrammetrie storiche, nonché del progetto che rappresentava demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, prospetti e dimensioni.
Il parere
Il ricorso è respinto perché infondato. Quanto alla qualificazione dell’intervento, gli accertamenti comunali attestano che il manufatto non era più esistente al momento della SCIA e che le opere prevedevano la realizzazione ex novo delle strutture portanti, con modifiche a sagoma, prospetti e dimensioni. L’intervento integra quindi una ristrutturazione edilizia pesante o, nei casi più significativi, una nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire; la SCIA semplice è radicalmente inidonea a legittimarlo. La finalità soggettiva di messa in sicurezza non modifica la qualificazione, determinata dalle caratteristiche oggettive delle opere. È respinta anche la censura sulla preesistenza: la rappresentazione catastale, avente funzione fiscale e descrittiva, non prova da sola l’esistenza effettiva dell’edificio né ne attribuisce legittimazione urbanistico-edilizia. L’assenza del manufatto negli atti urbanistici e nelle aerofotogrammetrie storiche e la mancanza di documentazione fotografica adeguata rendono non provato l’assunto dei ricorrenti. Il parere conclusivo è per il rigetto del ricorso straordinario.
Osservazioni
Qualificazione urbanistico-edilizia e titolo abilitativo
È infondato l’assunto secondo cui le opere sarebbero mera manutenzione o messa in sicurezza: la ricostruzione di un manufatto scomparso, con nuove strutture portanti e modifica di sagoma, prospetti e dimensioni, configura ristrutturazione edilizia pesante o nuova costruzione, subordinata a permesso di costruire. La SCIA semplice non è idonea a costituire titolo abilitativo per opere estranee al suo ambito applicativo; la finalità di sicurezza non incide sulla qualificazione oggettiva dell’intervento.
Preesistenza della baracca agricola e prova catastale
È infondato il motivo basato sulla preesistenza del manufatto. La rappresentazione catastale, di funzione fiscale e descrittiva, non prova di per sé l’effettiva esistenza dell’edificio al momento dei lavori né attribuisce legittimazione edilizia. L’assenza del manufatto nella documentazione urbanistica e nelle aerofotogrammetrie storiche, insieme alla mancanza di documentazione fotografica idonea, lascia priva di adeguato supporto probatorio la tesi dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Gli interventi edilizi devono essere considerati nella loro globalità: ove l'opera comporti modifiche dei prospetti, essa integra ristrutturazione edilizia "pesante" ex art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (nel testo vigente ratione temporis) e richiede permesso di costruire o SCIA alternativa al permesso ex art. 23 del D.P.R. n. 380/2001.
Le opere devono essere valutate unitariamente e, quando comportano modifiche dei prospetti, ricadono nella ristrutturazione edilizia pesante soggetta a permesso di costruire o a SCIA alternativa, non a SCIA semplice.
Gli interventi edilizi devono essere considerati nella loro globalità: ove l'opera comporti modifiche dei prospetti, essa integra ristrutturazione edilizia "pesante" ex art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (nel testo vigente ratione temporis) e richiede permesso di costruire o SCIA alternativa al permesso ex art. 23 del D.P.R. n. 380/2001.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante il testo richiama, quale alternativa al permesso di costruire, la SCIA alternativa prevista dall’art. 23; la SCIA semplice non è sufficiente.
La presentazione di una SCIA "semplice" ex art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, utilizzata al di fuori del proprio ambito applicativo, è radicalmente inidonea a costituire titolo abilitativo e rimane totalmente inefficace.
La SCIA semplice, se utilizzata per un intervento che richiede permesso di costruire o SCIA alternativa, è inidonea a legittimare l’opera e resta priva di efficacia abilitante.
Massime di principio
- La qualificazione edilizia dell’intervento dipende dalle sue caratteristiche oggettive e dalla valutazione unitaria delle opere, non dalle finalità soggettive perseguite dal proprietario o dal soggetto che le esegue.
- La ricostruzione di un manufatto non più esistente, o la sostituzione integrale delle strutture portanti accompagnata da modifiche di sagoma, prospetti o dimensioni, può integrare ristrutturazione edilizia pesante o nuova costruzione e richiede il titolo abilitativo previsto per tali interventi.
- La SCIA semplice presentata per opere estranee al proprio ambito applicativo è radicalmente inidonea a costituire titolo edilizio e non legittima l’intervento.
- La mera rappresentazione catastale non dimostra, da sola, l’effettiva esistenza di un edificio al momento dell’intervento e non attribuisce legittimazione urbanistico-edilizia; la preesistenza deve essere comprovata con elementi probatori adeguati.
Ordinanza di demolizione di un manufatto agricolo abusivo
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro l’ordinanza del Comune di Grottammare del 7 marzo 2012, prot. n. 485, che ha disposto la demolizione di un manufatto destinato al ricovero di animali e il ripristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti sostenevano che l’intervento fosse una semplice messa in sicurezza di una baracca rurale preesistente.
Vicenda amministrativa
L’8 febbraio 2011 PAM S.r.l. aveva presentato una SCIA per la ricostruzione parziale o ricopertura di una baracca agricola. Il manufatto, secondo gli accertamenti comunali, misurava circa 6,35 per 5,50 metri, con altezza variabile tra 2,40 e 2,55 metri, ed era costituito da montanti in legno e metallo, lamiere ondulate e pannelli coibentati.
Il Comune aveva vietato la prosecuzione dell’attività edilizia con provvedimento del 18 febbraio 2011, ritenendo che le opere interessassero le strutture portanti e modificassero sagoma e caratteristiche edilizie, oltre l’ambito della SCIA presentata. Un verbale della Polizia Municipale del 1° marzo 2011 aveva poi qualificato il manufatto come nuova costruzione abusiva realizzata nonostante il divieto. L’ordinanza di demolizione è stata adottata il 7 marzo 2012 e notificata il 9 marzo 2012. La successiva SCIA in sanatoria del 4 ottobre 2011 era stata respinta perché inidonea quanto al titolo e priva della sottoscrizione di tutti i comproprietari.
Censure e valutazione delle opere
I ricorrenti affermavano che le opere avessero la sola finalità di mettere in sicurezza una baracca agricola preesistente, che il Comune ne avrebbe riconosciuto l’esistenza sulla base dei dati catastali e che i lavori non avessero comportato nuova edificazione, ma soltanto una sistemazione della copertura.
Il Consiglio di Stato ritiene invece che l’istruttoria comunale abbia accertato l’inesistenza del manufatto al momento della presentazione della SCIA e che il progetto prevedesse la realizzazione ex novo delle strutture portanti, con modifiche a sagoma, prospetti e dimensioni complessive. La ricostruzione di un manufatto scomparso o la sostituzione integrale delle strutture portanti con modifica delle caratteristiche essenziali configura una ristrutturazione edilizia pesante o, nei casi più rilevanti, una nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire. La SCIA semplice è radicalmente inidonea a legittimare opere estranee al proprio ambito applicativo. La finalità di sicurezza dichiarata dai ricorrenti non muta la qualificazione, che dipende dalle caratteristiche oggettive dell’intervento.
Prova della preesistenza
È respinta anche la censura relativa alla preesistenza della baracca. La rappresentazione catastale ha funzione fiscale e descrittiva e non dimostra da sola l’effettiva esistenza del fabbricato al momento dell’intervento, né attribuisce legittimazione urbanistico-edilizia. Nel caso concreto il Comune aveva rilevato che il manufatto non compariva nella documentazione urbanistica né nelle aerofotogrammetrie storiche disponibili, comprese quelle del 1984 e del 1995; inoltre, alla SCIA non era stata allegata documentazione fotografica idonea a comprovare consistenza e presenza della baracca. Il Consiglio ritiene pertanto non adeguatamente provata la preesistenza allegata.
Esito
La Sezione giudica infondati i motivi e rende parere per il rigetto del ricorso straordinario, con conseguente conferma dell’esito amministrativo contestato.
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