Parere n. 1695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Corrado Alagona contro il Comune di Genova per l’annullamento del diniego di sanatoria n. 978 del 28 dicembre 2009 (primo ricorso) e dell’ordinanza di demolizione n. 69546 adottata il 29 febbraio 2012 e notificata il 14 marzo 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di permesso di costruire in sanatoria n. 978 del 28 dicembre 2009 e dell’ordinanza di demolizione n. 69546 del 29 febbraio 2012, relativa a opere edilizie abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto due ricorsi straordinari, con istanza cautelare, contro il diniego di sanatoria e contro la successiva ordinanza di demolizione. Le opere accertate consistevano nella demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un corpo di fabbrica originariamente destinato a cantina-magazzino; nell’aumento delle altezze, dei volumi e della superficie; nella trasformazione da accessorio a uso abitativo; nella realizzazione di un corpo edilizio di collegamento; nel prolungamento di un balcone e in modifiche distributive interne. Nel primo ricorso sono state dedotte la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per mancata allegazione del parere istruttorio richiamato nella comunicazione dei motivi ostativi, il difetto di motivazione e una questione di legittimità costituzionale dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004. Nel secondo ricorso sono state contestate l’illegittimità derivata dell’ordinanza demolitoria, la qualificazione delle opere come nuova costruzione anziché come difformità parziali, l’applicabilità degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’insufficiente individuazione dell’area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale.
Il parere
La Sezione ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha respinti entrambi. Ha ritenuto sufficiente la documentazione disponibile nonostante l’inadempimento dell’Amministrazione all’ordine istruttorio contenuto nel precedente parere interlocutorio, rilevando che tale omissione non poteva ulteriormente impedire la decisione e restava imputabile all’Amministrazione. La censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è stata respinta perché, pur non essendo stato materialmente allegato il parere istruttorio richiamato, la ragione ostativa risultava chiara e intellegibile: le opere avevano creato o incrementato volumi e superfici utili in area vincolata. Il diniego è stato ritenuto vincolato, poiché l’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, nel testo applicabile, escludeva l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per interventi comportanti creazione o aumento di volumi e superfici utili, con conseguente preclusione anche del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. È stata inoltre esclusa la manifesta illogicità o irrazionalità della disciplina censurata. Quanto all’ordinanza di demolizione, è venuto meno il motivo di illegittimità derivata a seguito del rigetto del primo ricorso. Le opere sono state qualificate come nuova costruzione, caratterizzata da consistenti modificazioni plano-volumetriche e funzionali; in ogni caso, la presenza del vincolo paesaggistico imponeva la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004. È stata ritenuta sufficiente l’individuazione dell’area acquisibile al patrimonio comunale, riferita all’area di sedime e all’ulteriore area prevista dall’art. 45 della legge regionale Liguria n. 16 del 2008, entro il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusiva. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
I due ricorsi sono stati riuniti in ragione della connessione soggettiva e oggettiva, riguardando il primo il diniego di sanatoria e il secondo la conseguente ordinanza di demolizione.
Art. 10-bis legge n. 241 del 1990 e motivazione del diniego
La mancata allegazione materiale del parere istruttorio richiamato nella comunicazione dei motivi ostativi non ha determinato l’illegittimità del diniego, poiché dagli atti risultava sufficientemente chiara la ragione ostativa, costituita dalla realizzazione o dall’incremento di volumi e superfici utili in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Sanatoria paesaggistica e permesso di costruire in sanatoria
Le opere, per le loro rilevanti modificazioni plano-volumetriche e funzionali, non erano suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004. La preclusione paesaggistica impediva anche il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004
La scelta legislativa di escludere la sanatoria paesaggistica per gli interventi volumetricamente rilevanti non è stata ritenuta manifestamente illogica o irrazionale, essendo finalizzata alla tutela preventiva del paesaggio e dei valori costituzionali ad esso connessi.
Illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione
Il rigetto del ricorso contro il diniego di sanatoria ha escluso il presupposto logico della censura di illegittimità derivata dell’ordinanza demolitoria.
Qualificazione delle opere e disciplina sanzionatoria
Le opere non costituivano mere difformità parziali, ma un intervento con consistenti modificazioni plano-volumetriche e funzionali, correttamente qualificato come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La disciplina invocata degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 è stata comunque ritenuta assorbita dalla necessità della rimessione in pristino derivante dal vincolo paesaggistico.
Individuazione dell’area acquisibile al patrimonio comunale
L’indicazione dell’area di sedime delle opere abusive e dell’ulteriore area prevista dall’art. 45 della legge regionale Liguria n. 16 del 2008, fino al limite massimo di dieci volte la superficie utile abusiva, è stata ritenuta sufficiente ai fini della validità dell’ordinanza.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nell’ambito del quale la Sezione ha espresso il parere decisorio sui ricorsi riuniti.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi deve consentire una partecipazione effettiva; la sua funzione è sostanziale e non meramente formale. Nel caso concreto, la comunicazione è stata ritenuta sufficiente perché la ragione ostativa risultava comunque chiara.
art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004
Esclude l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per gli interventi che abbiano determinato la creazione o l’aumento di volumi e superfici utili.
artt. 146 e 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004
La combinazione delle disposizioni preclude l’autorizzazione paesaggistica postuma per manufatti che comportino creazione o incremento di superfici utili o volumi in area integralmente vincolata.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato quando l’intervento è comunque precluso dalla disciplina paesaggistica applicabile.
artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001
La relativa disciplina sanzionatoria non è applicabile alle opere qualificate come nuova costruzione con consistenti modificazioni plano-volumetriche e funzionali; nel caso concreto, la questione è stata comunque assorbita dalla disciplina paesaggistica.
art. 45 legge regionale Liguria n. 16/2008
fino al limite massimo di dieci volte la superficie utile abusiva
Consente di individuare, oltre all’area di sedime, l’ulteriore area acquisibile al patrimonio comunale entro il limite massimo indicato; tale riferimento è stato ritenuto sufficientemente determinato nell’ordinanza.
Massime di principio
- In area integralmente sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione sine titulo di opere che creino o incrementino volumi o superfici utili preclude l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 e impedisce, conseguentemente, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
- Le garanzie partecipative, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, devono essere valutate in termini sostanziali: la mancata allegazione di un atto richiamato non determina l’illegittimità quando la ragione ostativa sia comunque conoscibile con sufficiente chiarezza e l’attività amministrativa sia vincolata.
- Un intervento edilizio caratterizzato da ampliamento della superficie, aumento della sagoma e dei volumi, sopraelevazione, mutamento funzionale e realizzazione di un autonomo corpo edilizio deve essere qualificato come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, non come mera difformità parziale.
- Il rigetto dell’impugnazione del diniego di sanatoria elimina il presupposto dell’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione successivamente adottata.
- L’ordinanza di demolizione soddisfa l’esigenza di determinatezza dell’area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale quando individua l’area di sedime e richiama il criterio normativo per la quantificazione dell’ulteriore area acquisibile, anche mediante un limite massimo parametrato alla superficie utile abusiva.
- L’inadempimento dell’Amministrazione a un ordine istruttorio del Consiglio di Stato non impedisce la decisione quando la documentazione disponibile sia sufficiente; l’omessa o lacunosa istruttoria resta tuttavia imputabile all’Amministrazione, con le responsabilità conseguenti.
Diniego di sanatoria e ordinanza di demolizione in area vincolata
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato due ricorsi straordinari proposti contro il Comune di Genova: il primo avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria e di accertamento di conformità paesaggistica; il secondo contro la successiva ordinanza di demolizione delle opere abusive. I ricorsi sono stati riuniti e respinti, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Premesse fattuali e procedimento
L’immobile era stato in precedenza interessato da una domanda di condono edilizio, conclusasi con una concessione in sanatoria nel 1999. A seguito di un sopralluogo del 28 gennaio 2009, il Comune ha accertato opere prive di titolo, consistenti in ampliamenti e sopraelevazioni di un corpo di fabbrica, trasformazione da cantina-magazzino ad abitazione, realizzazione di un corpo di collegamento, prolungamento di un balcone e modifiche distributive interne.
Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento repressivo, ha adottato un’ingiunzione di rimessione in pristino e, dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria, ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il procedimento si è concluso con il diniego del 28 dicembre 2009. Nel 2012 è stata quindi adottata l’ordinanza di demolizione.
Istruttoria e decisione sulla documentazione disponibile
La Sezione aveva disposto, con un precedente parere interlocutorio, un’integrazione istruttoria sui due ricorsi. L’Amministrazione non ha dato esecuzione all’ordine nonostante i solleciti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque possibile decidere sulla base degli atti disponibili, poiché la documentazione era sufficiente e il ricorrente aveva chiarito nella memoria difensiva i motivi dei ricorsi. L’omessa o lacunosa istruttoria è rimasta a carico dell’Amministrazione.
La Sezione ha inoltre ritenuto non ostativa né la mancata reperibilità della copia del primo ricorso, essendo certi l’atto impugnato e i motivi, né l’assenza di firma o controfirma ministeriale sulla relazione, dato il carattere tecnico-giuridico delle censure.
Diniego di sanatoria e garanzie partecipative
La censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le garanzie procedimentali hanno una funzione sostanziale di trasparenza e partecipazione e non possono essere invocate per finalità meramente dilatorie, soprattutto quando l’attività amministrativa è vincolata.
Sebbene la comunicazione dei motivi ostativi richiamasse un parere istruttorio non materialmente allegato, la ragione del diniego risultava comunque chiara: le opere determinavano nuovi volumi e nuove superfici in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Le consistenze accertate escludevano che si trattasse di una mera modifica interna o di una semplice regolarizzazione edilizia.
Preclusione della sanatoria paesaggistica
Le opere comportavano incremento della superficie, aumento della sagoma e dei volumi, sopraelevazione, mutamento della destinazione funzionale e realizzazione di un autonomo corpo edilizio. Ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, nel testo applicabile ai fatti, l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica era escluso per gli interventi che avessero creato o aumentato volumi e superfici utili.
La Sezione ha quindi qualificato il diniego come atto vincolato: l’Amministrazione non disponeva di margini di discrezionalità per accogliere l’istanza. È stato richiamato anche il principio ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2026, n. 4633, secondo cui, in area integralmente vincolata, la creazione o l’incremento di volumi o superfici utili preclude l’autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi degli artt. 146 e 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 e impedisce anche il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Questione di legittimità costituzionale
La prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 167 del Codice dei beni culturali non è stata ritenuta manifestamente fondata. La scelta legislativa di escludere la sanatoria paesaggistica per gli interventi volumetricamente rilevanti è stata considerata non manifestamente illogica o irrazionale, in quanto diretta a tutelare preventivamente il paesaggio e i valori costituzionali ad esso collegati.
Ordinanza di demolizione
Il rigetto del ricorso contro il diniego di sanatoria ha fatto venir meno la censura di illegittimità derivata dell’ordinanza demolitoria. Anche le ulteriori doglianze sono state respinte.
Le opere non sono state considerate mere difformità parziali, ma una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, in ragione delle consistenti modificazioni plano-volumetriche e funzionali. È stata quindi ritenuta infondata la tesi secondo cui avrebbero dovuto applicarsi gli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. In ogni caso, la questione è stata considerata assorbita dalla presenza del vincolo paesaggistico, che imponeva la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Area acquisibile al patrimonio comunale
È stata respinta anche la censura relativa all’insufficiente individuazione dell’area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale. L’ordinanza indicava l’area di sedime delle opere abusive e l’ulteriore area prevista dall’art. 45 della legge regionale Liguria n. 16 del 2008, entro il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusiva. Tale indicazione è stata ritenuta sufficientemente determinata ai fini della validità dell’atto.
Conclusioni
I due ricorsi straordinari sono stati riuniti e respinti. L’istanza cautelare è stata assorbita. Il parere conferma che, in presenza di interventi abusivi con incremento di volumi o superfici utili in area paesaggisticamente vincolata, la sanatoria paesaggistica e il permesso di costruire in sanatoria sono preclusi e la conseguente rimessione in pristino costituisce esito vincolato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 18 set 2026Parere n. 1694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 set 2026Parere n. 1693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 set 2026Parere n. 1705/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 set 2026Parere n. 1704/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 set 2026Parere n. 1702/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 set 2026Parere n. 1699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →