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Parere

Parere n. 1702/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS-, avverso provvedimento n. m_d ab05933 reg2024 0211698 del 4 aprile 2024, in materia di avanzamento;

Giustizia amministrativa202500069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado di Tenente Generale nel Ruolo d’Onore, espresso dalla Commissione di Vertice dell’Esercito il 20 marzo 2024 e comunicato con provvedimento del 4 aprile 2024.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, già promosso nel Ruolo d’Onore a Brigadier Generale e poi a Maggior Generale, ha contestato il giudizio di non idoneità all’avanzamento a Tenente Generale adottato dopo la legge 5 agosto 2022, n. 119, che ha reintrodotto per il Corpo di Commissariato la possibilità di accedere a tale grado. Ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1314 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare, sostenendo che per gli iscritti nel Ruolo d’Onore non richiamati in servizio la promozione è basata esclusivamente sull’anzianità e non richiede un autonomo giudizio di idoneità; (2) eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle precedenti promozioni conseguite nel medesimo ruolo; (3) difetto di motivazione e travisamento dei fatti, assumendo che non fossero stati adeguatamente considerati gli elementi favorevoli della carriera, in particolare i giudizi di eccellenza nella fase finale del servizio. L’Amministrazione ha sostenuto che anche l’avanzamento nel Ruolo d’Onore richiede una valutazione d’idoneità, pur prescindendo dall’idoneità fisica.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Sul primo motivo, gli artt. 1314 e 1316 del d.lgs. n. 66 del 2010 non fanno derivare la promozione dal solo decorso dell’anzianità: l’anzianità determina il momento della promozione per i militari giudicati idonei, mentre l’art. 1316 prevede la valutazione da parte degli organi competenti e un giudizio di idoneità, con esclusione del solo requisito dell’idoneità fisica. La disciplina speciale del Ruolo d’Onore va integrata, nei limiti della compatibilità, con i principi generali sull’avanzamento degli ufficiali, tra cui quelli degli artt. 1032, 1055 e 1093 del Codice. Sul secondo motivo, le precedenti promozioni non vincolano gli scrutini successivi: ciascuna valutazione è autonoma e il grado di Tenente Generale comporta funzioni di alta direzione e un parametro di eccellenza più qualificato, ai sensi dell’art. 1093, comma 2. Sul terzo motivo, la motivazione è stata giudicata sufficientemente analitica e fondata sull’esame dell’intera documentazione caratteristica e matricolare. La Commissione ha legittimamente considerato, nel quadro complessivo della carriera, sei giudizi “superiore alla media” su otto schede valutative nei gradi iniziali, l’assenza di encomi ed elogi, il mancato possesso del titolo ISSMI e risultati non particolarmente elevati in alcuni corsi. I successivi giudizi di eccellenza non dimostrano che tali elementi siano stati trascurati né rendono illegittimo il giudizio. Il sindacato esterno non può sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione e si limita a errori manifesti, travisamenti, incoerenze macroscopiche o illogicità evidenti, che nel caso non sono stati riscontrati.

Osservazioni

Primo motivo - Anzianità e giudizio di idoneità nel Ruolo d’Onore

Motivo infondato. L’anzianità prescritta non attribuisce un diritto automatico alla promozione: l’art. 1314, comma 2, collega la promozione al previo giudizio di idoneità e l’art. 1316 contempla la valutazione da parte degli organi competenti, escludendo soltanto il requisito dell’idoneità fisica.

Secondo motivo - Contraddittorietà rispetto alle precedenti promozioni

Censura non accolta. Ogni scrutinio è autonomo e l’idoneità ai gradi di Brigadier Generale e Maggior Generale non comporta necessariamente l’idoneità al grado di Tenente Generale, per il quale è richiesto un livello qualificato di capacità coerente con funzioni di alta direzione.

Terzo motivo - Difetto di motivazione e travisamento dei fatti

Censura infondata. La Commissione ha esaminato l’intera documentazione e ha indicato elementi documentati del curriculum complessivo; non è stato dimostrato che i giudizi di eccellenza successivi fossero stati ignorati né sono emersi errori manifesti, travisamenti, incoerenze macroscopiche o illogicità evidenti.

Norme richiamate

  • art. 1314, comma 2, d.lgs. 66/2010

    I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.

    La promozione a data corrispondente al compimento dell’anzianità prescritta riguarda i militari che siano stati previamente giudicati idonei; l’anzianità da sola non è titolo sufficiente alla promozione.

  • art. 1316 d.lgs. 66/2010

    L'art. 1316 stabilisce espressamente che l'avanzamento ha luogo ad anzianità, "prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica" e che "i militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento".

    L’avanzamento ad anzianità non elimina la valutazione di idoneità da parte degli organi competenti; è escluso soltanto il requisito dell’idoneità fisica.

  • art. 1032 d.lgs. 66/2010

    In tale prospettiva appare corretta la tesi dell'Amministrazione secondo cui la disciplina speciale degli artt. 1314-1318 deve essere integrata, nei limiti della compatibilità, dai principi generali in materia di avanzamento degli ufficiali e, segnatamente, dagli artt. 1032, 1055 e 1093 del Codice dell'ordinamento militare.

    I principi generali in materia di avanzamento degli ufficiali integrano la disciplina speciale del Ruolo d’Onore nei limiti della compatibilità.

  • art. 1055 d.lgs. 66/2010

    In tale prospettiva appare corretta la tesi dell'Amministrazione secondo cui la disciplina speciale degli artt. 1314-1318 deve essere integrata, nei limiti della compatibilità, dai principi generali in materia di avanzamento degli ufficiali e, segnatamente, dagli artt. 1032, 1055 e 1093 del Codice dell'ordinamento militare.

    La disposizione è richiamata, insieme agli artt. 1032 e 1093, quale parte dei principi generali sull’avanzamento degli ufficiali che integrano la disciplina speciale del Ruolo d’Onore nei limiti della compatibilità.

  • art. 1093 d.lgs. 66/2010

    La Commissione ha espressamente evidenziato che il grado richiesto implica funzioni di alta direzione e richiede il possesso dei requisiti in forma eminentemente qualificata, secondo quanto previsto dall'art. 1093, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare.

    Per l’accesso al grado di Tenente Generale la Commissione può applicare un parametro di valutazione particolarmente qualificato, correlato alle funzioni di alta direzione del grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

    La disposizione è applicata a tutela dei diritti o della dignità della parte, disponendo l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

    La disposizione è richiamata quale presupposto, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, per tutelare i diritti o la dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel Ruolo d’Onore, l’avanzamento ad anzianità non è automatico: l’anzianità individua la decorrenza della promozione per i militari giudicati idonei, mentre resta necessario il giudizio degli organi competenti; è escluso soltanto il requisito dell’idoneità fisica.
  • La disciplina speciale dell’avanzamento nel Ruolo d’Onore è integrata, nei limiti della compatibilità, dai principi generali in materia di avanzamento degli ufficiali.
  • Le precedenti promozioni di un ufficiale non vincolano gli scrutini per il grado successivo: ciascuna valutazione è autonoma e può applicare parametri più elevati in relazione alle funzioni e al livello gerarchico del grado richiesto.
  • Il sindacato sulle valutazioni delle commissioni di avanzamento non consente al giudice di sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello dell’organo competente; è circoscritto alla verifica di errori manifesti, travisamenti, incoerenze macroscopiche o illogicità evidenti.

Avanzamento al grado di Tenente Generale nel Ruolo d’Onore

La Sezione Prima ha esaminato un ricorso straordinario contro il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di Vertice dell’Esercito il 20 marzo 2024 e formalizzato con provvedimento del 4 aprile 2024. Il ricorso riguarda l’applicazione delle regole sull’avanzamento degli ufficiali iscritti nel Ruolo d’Onore.

Vicenda e motivi di ricorso

Il ricorrente, già appartenente al ruolo normale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, era stato collocato in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio e iscritto nel Ruolo d’Onore dal 9 giugno 2003, con il grado di Colonnello e anzianità dal 18 luglio 1999. Era stato promosso Brigadier Generale con decorrenza 18 luglio 2004 e Maggior Generale con anzianità 18 luglio 2009, promozione formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2015. Una precedente istanza per la promozione successiva era stata respinta nel 2016, quando il grado di Maggior Generale costituiva il grado apicale del ruolo di provenienza. Dopo la legge 5 agosto 2022, n. 119, che ha reintrodotto per il Corpo di Commissariato la possibilità di accedere al grado di Tenente Generale, l’interessato ha presentato una nuova istanza il 24 ottobre 2023.

La Commissione ha giudicato il ricorrente non idoneo perché la documentazione non attestava l’eminenza richiesta per il grado di vertice. Ha valorizzato le qualifiche “superiore alla media” in diverse schede valutative, l’assenza di encomi ed elogi, il mancato possesso del titolo ISSMI e risultati non particolarmente brillanti in alcuni corsi.

Il ricorrente ha contestato che l’avanzamento nel Ruolo d’Onore richiedesse un giudizio di idoneità ulteriore rispetto all’anzianità, ha dedotto contraddittorietà rispetto alle precedenti promozioni e ha lamentato difetto di motivazione e travisamento per la mancata adeguata considerazione dei giudizi di “eccellente” conseguiti nella parte finale del servizio.

Anzianità e idoneità nel Ruolo d’Onore

Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo. L’art. 1314 del d.lgs. n. 66 del 2010 individua i requisiti temporali, ma il comma 2 stabilisce che sono promossi, con la relativa anzianità, i militari giudicati idonei. L’art. 1316 prevede che l’avanzamento avvenga ad anzianità prescindendo dall’idoneità fisica, ma contempla la valutazione degli organi competenti e il giudizio di idoneità. Interpretare la disciplina come promozione automatica al solo maturare dell’anzianità priverebbe di significato tale previsione.

La disciplina speciale degli artt. 1314-1318 è integrata, nei limiti della compatibilità, dai principi generali sull’avanzamento degli ufficiali, tra cui gli artt. 1032, 1055 e 1093 del Codice dell’ordinamento militare. L’anzianità prescritta non costituisce quindi, da sola, titolo sufficiente e vincolante per la promozione.

Autonomia degli scrutini e parametro del grado richiesto

È stato respinto anche il motivo di contraddittorietà con le precedenti promozioni. Il giudizio di avanzamento è espressione di ampia discrezionalità tecnica e ogni scrutinio conserva autonomia rispetto ai precedenti. L’idoneità ai gradi di Brigadier Generale e Maggior Generale non determina necessariamente l’idoneità al grado di Tenente Generale, cui corrispondono funzioni di alta direzione e un livello di requisiti eminentemente qualificato ai sensi dell’art. 1093, comma 2, del Codice.

La Sezione ha richiamato Cons. Stato, Sez. II, 11 settembre 2023, n. 8247, secondo cui la valutazione della Commissione di avanzamento è ampia e riguarda la percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare, senza che il giudice possa sostituirsi all’organo tecnico nel merito della valutazione.

Motivazione e valutazione del curriculum

Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato. La motivazione è stata giudicata sufficientemente analitica e idonea a rendere ricostruibile il percorso logico della Commissione, che ha esaminato l’intera documentazione caratteristica e matricolare. Risultavano documentati sei giudizi “superiore alla media” su otto schede valutative nei gradi iniziali, l’assenza di encomi ed elogi, il mancato titolo ISSMI e risultati non particolarmente elevati in alcuni corsi.

I giudizi di eccellenza conseguiti successivamente non dimostrano che la Commissione li abbia ignorati: l’organo ha valutato l’intera carriera e ha attribuito rilievo anche agli elementi meno favorevoli del curriculum complessivo. Il sindacato del giudice resta limitato alla verifica di errori manifesti, travisamenti, incoerenze macroscopiche o illogicità evidenti; nessuno di tali vizi è stato ravvisato.

Esito

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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